Il Tar del Lazio ha disposto l’annullamento del decreto ministeriale che ha aumentato le tariffe sulle strade che si interconnettono con autostrade e raccordi autostradali in gestione diretta dell’Anas, compreso il Grande Raccordo Anulare di Roma.
I giudici amministrativi della I sezione si sono così pronunciati con una sentenza sui ricorsi proposti dalla provincia di Roma (al cui fianco si sono schierati 41 comuni del Lazio), Firenze, Rieti, Ferrara e Pescara, nonchè dalla regione Toscana, dal comune di Fiano Romano e dal Movimento dei cittadini. In particolare il Tar, nell’accogliere le istanze, sostiene che nel caso specifico «non vi sarebbe la necessaria ed imprescindibile corrispondenza tra chi è tenuto al pagamento del pedaggio e quanti utilizzano le tratte di strada interessate dal provvedimento – si legge nella sentenza –
La tariffa, al pari della tassa, è dovuta per la fruizione di un servizio a domanda individuale, secondo il principio del ‘beneficiò, in ragione del quale il pagamento è dovuto da chi riceve l’utilità, che si contrappone al criterio della capacità contributiva alla base del sistema delle imposte.
Nel caso di specie, la tariffa ha natura di corrispettivo per la fruizione di un servizio divisibile, sicché la stessa deve essere ontologicamente posta a carico del soggetto che fruisce del servizio, vale a dire dell’infrastruttura in gestione diretta Anas. Viceversa, la ricorrente ha fatto presente che, per otto stazioni di esazione che interferiscono sul territorio provinciale, non sussisterebbe la necessaria interconnessione con le tratte di strade in gestione diretta Anas soggette al nuovo pedaggio». Le istanze dei ricorrenti per i giudici amministrativi quindi devono ritenersi fondate «venendo meno il carattere di necessaria corrispettività della tariffa, non potendosi escludere che possa essere soggetto al pagamento della stessa anche chi non debba poi accedere all’infrastruttura da sottoporre a pedaggio». Non solo, il decreto in questione, secondo il Tar «si rivela adottato in violazione» di «norme comunitarie, nonché della norma nazionale di recepimento, atteso che determina forfettariamente la maggiorazione per le classi di pedaggio, a prescindere peraltro dall’effettivo uso dell’infrastruttura».