Il Tar Lombardia conferma l’esclusiva anche sulle buste paga della P.A.
I consulenti del lavoro sono gli unici abilitati a svolgere i servizi
di amministrazione del personale anche se il committente è un Ente
pubblico.
Con ordinanza dell’11 febbraio 2010, n. 137, il TAR della
Lombardia ha sospeso il bando di gara con cui l’Unione delle Orobie
(Unione dei Comuni di Albosaggia, Cedrasco, Fusine e Caiolo) intendeva
affidare la gestione dell’amministrazione del personale e degli
adempimenti connessi, esclusivamente a Società di elaborazione dati
escludendo i Consulenti del lavoro e i professionisti di cui alla legge
n. 12/79.
Il TAR Lombardia ha quindi accolto il ricorso proposto dal
Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, ritenendo illegittimo
l’esclusione dei “professionisti iscritti all’Albo dei Consulenti del
lavoro cui l’art. 1 della legge n. 12/1979 riserva “tutti gli
adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei
lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro,
direttamente o a mezzo di propri dipendenti”. L’udienza per la
discussione della causa è stata fissata il 13 ottobre 2010.