Il terreno acquistato con agevolazioni statali non può essere rivenduto anticipatamente. Nemmeno per malattia del proprietario
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Emilia Romagna dep. Il 15/05/2006, confermativa della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova che aveva accolto il ricorso di M.U. Avverso l’avviso di liquidazione per imposta di registro per il recupero delle normali imposte e accessori in ordine ad un atto di compravendita con i benefici di cui alla L. n. 604 del 1954. La CTR riteneva che la donazione della nuda proprietà alla nipote e alla figlia dell’usufrutto con atto reg. il 29/11/98 di un fondo acquistato con atto registrato il 19712/1989 con i benefici di cui alla L. n. 590 del 1965, e cioè entro il decennio, non comportasse disposizione volontaria in quanto necessitata dallo stato di salute che aveva comportato anche il decesso del M., onde non comportava la decadenza dai benefici. I ricorrenti pongono a fondamento del ricorso tre motivi, illustrati con memoria, fondati sulla violazione di legge e sul vizio motivazionale. I contribuenti M.M. E Ma.Mo. Resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale, in parte condizionato, con cui deducono che la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello e invocano, in caso di accoglimento del ricorso, l’esame dei motivi assorbiti relativi alla violazione dell’iter procedimentale per omessa acquisizione dell’accertamento dell’Ispettorato provinciale agrario, nonché al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, alla omessa indicazione del funzionario responsabile, alla mancanza di chiarezza nella determinazione degli interessi e si dolgono della compensazione delle spese. La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.