Il tetto viene demolito ma non è degli acquirenti dell’immobile: il notaio non risarcisce il cliente se in appello le parti trovano un accordo
Quando il tetto che viene demolito non è degli
acquirenti dell’immobile il notaio non risarcisce il cliente se in
appello le parti trovano un accordo. Perché l’abbandono dell’istanza
principale su accordo delle parti fa venir meno la richiesta di manleva
nei confronti del professionista che ha rogato l’atto. È quanto emerge
dalla sentenza 22800/09 emessa dalla Cassazione.
Il caso
Gli acquirenti davanti al notaio
comprano l’immobile e in seguito abbattono il tetto sovrastante la loro
proprietà. Ma quell’abbattimento viene dichiarato illegittimo dal
Tribunale perché la struttura appartiene ad altre due donne divenute
proprietarie in seguito a donazione. Inoltre, il giudice del merito
condanna anche il notaio al pagamento delle spese necessarie per il
ripristino della situazione preesistente. Nelle more del giudizio
d’appello, però, le donne decidono con scrittura privata di cedere ai
proprietari dell’immobile la nuda proprietà del tetto. Allora, la Corte
di merito dichiara cessata la materia del contendere, escludendo così
l’obbligo del professionista di risarcire i compratori. Uno dei
compratori comunque non si è dato per vinto e ha fatto ricorso in
Cassazione. Secondo l’acquirente, infatti, la cessata materia del
contendere non fa venir meno l’obbligo del notaio di pagare i costi
della ricostruzione del tetto. Respinta con perdite la censura perché
la domanda rivolta contro il professionista non riguardava solo il
costo del ripristino ma anche l’essere tenuto indenne dall’eventuale
accoglimento della domanda principale. Legittima, poi, la compensazione
integrale delle spese legali. Il notaio, osservano gli “ermellini”, è
terzo chiamato in causa e poiché la domanda delle ex proprietarie era
originariamente fondata e solo nelle more del processo è venuta meno la
compensazione è stata giustificata da questa realtà. Perciò il giudice
non poteva che prendere atto di questo nuovo fatto processuale.