Il tirocinio formativo va considerata spesa di personale
Con la deliberazione n. 268/2013, la Corte dei Conti dell’Emilia Romagna ha affermato che i tirocini formativi rappresentano spesa di personale.
La questione è stata sollevata da un Sindaco che voleva attivare tirocini formativi, tramite convenzioni con l’amministrazione provinciale. La Corte dei Conti ha dovuto così chiarire la nozione di “spesa di personale” specificando se sotto questa voce vanno inserite anche le spese per praticanti e apprendisti.
I Giudici hanno optato per una interpretazione ampia dell’art. 36 del D.Lgs 165/2001, che prevede che le amministrazioni pubbliche possono avvalersi, per esigenze temporanee o eccezionali, di forme di lavoro flessibile. La Corte ritiene pertanto che la norma comprenda qualunque forma di rapporto con finalità formative, ponendo le spese relative tra i costi del personale.
La Corte conclude che, sebbene non si tratti di rapporto di lavoro vero e proprio, dal tirocinio formativo derivano specifici obblighi e diritti, instaurando una relazione che può considerarsi rientrante nel concetto di rapporto formativo in senso ampio.
Fonte: www.fiscopiu.it