Il veicolo che espone il contrassegno-disabili può circolare nelle zone a traffico limitato di tutta Italia
Zone a traffico limitato: permesso di circolazione
Con la sentenza in esame la corte di Cassazione cassa senza rinvio la pronuncia del giudice di pace che aveva confermato la sanzione amministrativa comminata a un automobilista perché circolava a Roma nella zona a traffico limitato.
Il conducente del veicolo era titolare di un permesso invalidi rilasciato dal comune di Milano che secondo il magistrato onorario non gli consentiva l’accesso alla zona rossa della capitale, facoltà di libera circolazione che sarebbe scattata soltanto con il successivo inserimento della targa del veicolo nell’elenco degli autorizzati.
Diversa la tesi degli ermellini secondo i quali il diritto dell’invalido non può essere limitato in ragione di mere esigenze di controllo automatizzato degli accessi da parte dell’ente locale: il permesso, infatti, ha natura strettamente personale, non è vincolato al comune di emissione, non deve contenere il numero di targa del veicolo su cui viaggia il titolare ed è valido su tutto il territorio nazionale.
Obbligo di esposizione
Il permesso che i comuni rilasciano alle persone che hanno capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, ed anche ai non vedenti, ha valore sia nelle zone a traffico limitato che nelle aree pedonali urbane di tutta Italia. Il documento liberalizza l’accesso anche dove il traffico è limitato per ridurre l’inquinamento atmosferico o tutelare il patrimonio artistico: l’unica condizione è che il contrassegno sia esposto sulla parte anteriore del veicolo.