Illegittima iscrizione ipotecaria se Equitalia non dà prova di un titolo idoneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NAPOLI SEZIONE 18
SENTENZA
(N. 551, pronunciata il 26/10/2007)
– sul ricorso n. 39236/06, depositato il 12/12/2006
– avverso ISCRIZIONE IPOTECA. n.XXXXXX/XXX SMALT. RIFIUTI REGISTRO
contro Comune di AFRAGOLA
proposto dal ricorrente: TIZIO
altre parti coinvolte:
GESTLINE -SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI NAPOLI
Via N. Sauro 80100 NAPOLI
AG. ENT. UFF. NAPOLI 2
Via Filzi 2 80134 NAPOLI
AG. ENT. UFF. CASORIA
Via Padula 138 80026 CASORIA
RITENUTO IN FATTO:
Tizio ricorre contro ipoteca giudiziale n° XXXXX/071 iscritta a garanzia del pagamento di Euro 1.299,53, fatti divenire dalla Gest Line Euro 2.278,09 con l’aggiunta di interessi e spese ’iscrizione è stata richiesta per TARSU 2005 e 2006, che il ricorrente sostiene di avere pagato e per TARSU 2002 per la quale afferma che non g1i è pervenuto nessun avviso. Per altri addebiti relativi a imposte di registro che risalgono a 28 e 16 anni prima che l’ipoteca venisse iscritta eccepisce la prescrizione.
Il ricorrente deduce in concreto la inesistenza dei crediti e la omessa notificazione delle cartelle, oltre alla prescrizione.
Si sono costituiti l’Agenzia delle Entrate e la Equitalia Polis SPA (Gest Line)
La prima oppone la propria carenza di legittimazione passiva, la seconda sostiene la legittimità del proprio operato.
OSSERVA:
il ricorso è fondato e va accolto.
Va, in via preliminare, rilevato che anche nel processo tributario trova ingresso l’onere della prova di cui all’art 2697 cod. civ.
Ai fini dell’iscrizione ipotecaria non vi è prova dell’esistenza del titolo, che deve essere data con la presentazione delle copie autentiche dei titoli medesimi, come prescritto dall’art.2836 c.c.
La norma dispone che se il titolo per l’iscrizione risulta da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad esso parificato si deve presentare copia del titolo (cfr. Cass.9.3. 1970 n. 599)
Nessuno dei resistenti ha prodotto copia autentica dei titoli né risulta che tali copie siano state presentate al Conservatore dei RR.II.
1) Letto l’art.40 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n.43, rigetta l’istanza di estromissione dal giudizio dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Locale di Napoli 1.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l’iscrizione ipotecaria iscritta il 27.07.2006 ai nn.XXXX di Registro particolare e xxxxx di Registro generale a favore di Gest Line Spa e contro Tizio nato………..
Ordina alla Equitalia Polis spa, avente causa della Gest Line, di cancellare a proprie spese la iscrizione ipotecaria eseguita.
Condanna la Equitalia Polis spa al pagamento ex art. 96 cpc del danno da responsabilità aggravata, che liquida di Ufficio in € 700,00;
Condanna la Equitalia Polis spa al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1200,00 di cui € 200,00 per esborsi, € 350,00 per diritti, € 650,00 per onorari, oltre alle spese generali CPA ed IVA come per Legge
Il Relatore – Il Presidente
contro gli usurai autorizzati spero che avv pisani riesca con animo ribelle ad aiutare tanta povera gente contro questo potere della gestline dove dietro ci sono forze politiche e bancarie a danno di tante vittime.QUELLO che cerco di dire ora come e possibile tanto interessi di mora cosi astronomici altro che cravattai e sono anche autorizzati perghe la chiesa non si fa avanti in questa battaglia pur sapendo che napoli vive un forte disagio economico e se la gente non pagava multe forse non aveva le risorse per farlo se bisogna pagare farlo con un minimo di interessi
iscrizione ipotecaria e.t.r. mi ha messo una ipoteca nonostante ho vinto la causa dove la sentenza intima alla società a voler cancellare ipot. e conferma le spese ad oggi non mi è stata tolta vorrei un cosiglio o se posso rivalermi grazie