Illegittima la compensazione delle spese non motivata Tribunale Napoli, sez. VI civile, sentenza 10.02.2010
La giurisprudenza di merito del Tribunale di Napoli ci regala, con
la sentenza in commento, una nuova occasione per riflettere in materia
di poteri del Giudice, con espresso riferimento alla pronuncia di
compensazione delle spese di giudizio.
Si ricorderà, in proposito, il recente intervento della Cassazione già oggetto di commento sul nostro portale (cfr.”Stop alle formule di stile in caso di compensazione delle spese”).
Con
la pronuncia in esame il Tribunale di Napoli, adito in appello
dall’opponente di sanzione amministrativa vittorioso in primo grado
avanti al Giudice di Pace, manifesta di aderire all’indirizzo espresso
dalla suprema Corte nell’ordinanza n. 4159/2010, pur non richiamandola espressamente in motivazione.
Ed
invero, nel caso in esame, il Giudice di Pace, pur accogliendo il
ricorso in opposizione per carenza di prova ella notifica del verbale
opposto, dispone la compensazione delle spese di lite senza motivare la decisione.
Rileva
il Tribunale di Napoli che, non ricorrendo, nel caso in esame, nessuna
delle due ipotesi previste dall’art. 92 c.p.c ai fini della
compensazione (soccombenza reciproca o esistenza di giusti motivi), l’esercizio di tale potere da parte del Giudice si risolve in un mero arbitrio lesivo del diritto alla tutela giurisdizionale contemplato dalla Costituzione.
Ma c’è di più!
Anche ammettendo che il Giudice di Pace abbia compensato le spese sul presupposto che trattavasi di causa in cui il privato avrebbe potuto attuare una difesa in proprio,
cioè senza l’assistenza tecnica di un avvocato, ebbene , anche questa
motivazione sarebbe insufficiente ai fini di giustificare detta
pronuncia, perché la difesa in proprio è una mera facoltà garantita al
privato che, in quanto tale, può essere o meno esercitata in piena
libertà da suo titolare.
Con la conseguenza che non si può imputare a colpa il mancato esercizio della facoltà
di difendersi personalmente…e ,pertanto, non è consentito al Giudice
sanzionare il detto mancato esercizio attraverso l’accollo delle spese”.
Il Tribunale evidenzia, infine, il senso dell’obbligo di motivazione imposto al Giudice
affermando che, in carenza dei presupposti di cui all’art. 92 c.p.c.,
così come il mancato esercizio del potere di compensazione non richiede
alcuna motivazione (dal momento che la giustificazione della mancata
compensazione è ricavabile dalla carenza dei presupposti di legge),
allo stesso modo il suo esercizio, per non risolversi in mero
arbitrio, deve essere necessariamente motivato, nel senso che le
ragioni in base alle quali il Giudice abbia accertato e valutato la
sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una
motivazione esplicitamente “specifica”, quanto meno da quella
complessivamente adottata a fondamento dell’intera pronuncia cui la
decisione di compensazione delle spese accede”.
Alla luce di ciò il Tribunale di Napoli, accogliendo l’appello, riforma la sentenza di promo grado e condanna
Tribunale di Napoli
Sezione VI Civile
Sentenza 12 gennaio – 10 febbraio 2010, n. 1601
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – 6° sezione civile – nella persona della dott.ssa **** in funzione di giudice unico
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella
causa iscritta al n. 12346 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell’anno 2008, avente ad oggetto: appello , vertente
TRA
X.
Y. elettivamente domiciliata in Casoria (NA) alla via De Gasperi n. 69
presso lo studio dell’ Avv. Giuseppe Billi dal quale è rappresentata e
difesa in virtù di procura a margine del ricorso di primo grado
Appellante
E
COMUNE
DI NAPOLI in persona del Sindaco p.t. e EQUITALIA POLIS s.p.a. in
persona del legale rapp.te con sede a Napoli alla via Bracco n. 20
Appellati contumaci
Conclusioni: all’udienza del 16.10.09 l’appellante concludeva per l’accoglimento dell’ appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con
atto di citazione ritualmente notificato X. Y. proponeva appello
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 51915 del
22.11.2007 depositata il 26.11.2007 resa nei confronti del Comune di
Napoli e Equitalia Polis s.p.a. avente ad oggetto opposizione avverso
al cartella esattoriale ************ dell’importo di euro 142,97 per il
mancato pagamento della sanzione amministrativa di cui al verbale della
Polizia Municipale di Napoli n. *********/2002 del 16.9.02 per presunta
contravvenzione al codice della strada. Assumeva l’appellante che il
Giudice di Pace pur avendo accolto l’opposizione annullando la cartella
esattoriale impugnata compensava immotivatamente le spese del giudizio
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Comune di Napoli e
dell’Equitalia Polis s.p.a. ritualmente citati e non costituiti nel
presente giudizio.
L’appello risulta fondato e va pertanto accolto.
Il
Giudice di Pace ha pienamente accolto il ricorso della X. ed annullato
la cartella esattoriale impugnata ritenendo che nessuna prova era stata
fornita dai resistenti – attuali appellati in ordine alla notifica del
verbale presupposto.
Non ha tuttavia motivato le ragioni della compensazione delle spese processuali.
L’art
91 c.p.c. prevede che il Giudice con la sentenza che chiude il processo
condanna la parte soccombente al pagamento delle spese a favore
dell’atra parte. L’art 92 c.p.c. prevedeva la possibile compensazione
in caso di soccombenza reciproca o per la sussistenza di giusti motivi
indicati nella motivazione Orbene nel caso in esame non essendovi
soccombenza reciproca né essendo stati individuati o individuabili
giusti motivi la parte soccombente doveva essere condannata al
pagamento delle spese processuali. Il giudizio d’opposizione
all’ordinanza ingiunzione, salva l’applicazione delle speciali
disposizioni contenute negli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del
1981,infatti rientra interamente nello schema del processo civile, alla
cui disciplina è soggetto senza esclusione delle disposizioni che
disciplinano l’onere delle spese processuali
La Corte di
Cassazione in recenti pronunce (cfr. Sentenza n. 23993/2007) a cui si
aderisce ,pur riconoscendo l’esistenza di pronunce di segno diverso in
materia di spese processuali e motivazione in ordine alla compensazione
delle stesse ,con particolare riferimento tuttavia ad ipotesi analoghe
a quella per cui si procede ha affermato che:
“Non si può,
infatti, omettere di considerare come, se pure in ipotesi particolari
qual è il caso di specie – laddove il cittadino è stato assoggettato ad
esazione fiscale senza che ne ricorressero i presupposti in fatto, come
pur riconosciuto dal giudice a quo, ed ha dovuto far valere in giudizio
il proprio diritto soggettivo accollandosene le relative spese e,
tuttavia, lo stesso giudice ha compensato le spese in dispositivo senza
neanche accennare, in motivazione, alla ricorrenza di quei “giusti
motivi” la cui valutazione lo stesso art. 92 c.p.c. espressamente pone
quale presupposto della pronunzia di compensazione, giusti motivi
obiettivamente non ipotizzabili per alcun verso nel caso concreto e non
sostituibili dalla possibilità di difendersi personalmente – la
compensazione delle spese venga a rappresentare una determinazione del
tutto arbitraria e si traduca in una lesione dell’effettività della
tutela giurisdizionale. Ed è anche il caso di evidenziare come con
altre pronunzie recenti – e pluribus, Cass. 15.3.06 n. 5783, 25.1.06 n.
1422 – questa Corte abbia ritenuto illegittima la compensazione delle
spese anche ove, in casi analoghi a quello in esame, siano stati
genericamente allegati “giusti motivi” laddove dalla motivazione della
sentenza nessun giusto motivo potevasi desumere. Nella specie, il
giudice ha compensato le spese solo in relazione alla possibilità di
difendersi personalmente, senza considerare che il cittadino, con
l’adire il giudice e con il farsi assistere innanzi ad esso da un
professionista, ha esercitato dei diritti espressamente attribuitigli
dall’ordinamento e garantiti dalla Carta fondamentale; onde risulta in
contrasto con gli uni e con l’altra – oltre che con la razionale
obiettiva considerazione delle difficoltà cui va incontro il cittadino
stesso, inesperto non solo delle norme sostanziali e processuali, ma
anche degli uffici e delle loro prassi, imputare a colpa il mancato
esercizio della facoltà di difendersi personalmente innanzi al giudice,
facoltà che, proprio in quanto tale, implica l’esclusione
dell’obbligatorietà della condotta alternativa per espressa previsione
del legislatore, e pertanto non è consentito al giudice sanzionare
indirettamente e di fatto il detto suo mancato esercizio attraverso
l’accollo delle spese. Per il che sembra, piuttosto, preferibile, nei
casi quali quello di specie, aderire a quella giurisprudenza, se pure
minoritaria ma recentemente ribadita da Cass. 1422/06 e 5783/06, per la
quale il potere di compensazione delle spese processuali può ritenersi
legittimamente esercitato da parte del giudice in quanto risulti
affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti
cui esso è subordinato, sicché, come il mancato esercizio di tale
potere non richiede alcuna motivazione, così il suo esercizio, per non
risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato, nel
senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e
valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se
non da una motivazione esplicitamente “specifica”, quanto meno da
quella complessivamente adottata a fondamento dell’intera pronuncia,
cui la decisione di compensazione delle spese accede, onde la mancanza
assoluta di motivazione, implicita od esplicita, della decisione di
compensazione delle spese nei sensi sopra descritti integra gli estremi
della violazione di legge (art. 92, secondo comma c.p.c.), denunciabile
e sindacabile anche in sede di legittimità. Si possono anche
richiamare, a proposito dell’effettività della tutela giurisdizionale,
le pronunzie del giudice delle leggi nn. 419/95 e 26/99, mentre è da
sottolineare come la tesi sopra accennata trovi riscontro anche nella
motivazione della pronunzia 395/04 che non ha potuto estendersi al
merito della questione in ragione dell’evidente inammissibilità della
sua prospettazione nel caso concreto.”
La sentenza di primo
grado va quindi riformata quanto alla statuizione sulle spese che vanno
liquidate in mancanza di nota di parte in euro 10,00 per spese, euro
240,00 per diritti ed euro 300,00 per onorario, oltre IVA, CPA e
rimborso forfetario spese generali come per legge.
Segue alla
soccombenza la condanna degli appellati al pagamento delle spese del
presente giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il
Tribunale, nella persona della dott.ssa **** in qualità di giudice
unico, provvedendo sull’appello proposto da X. Y. nei confronti del
Comune di Napoli e dell’Equitalia Polis s.p.a. , così provvede:
A) Dichiara la contumacia del Comune di Napoli e dell’Equitalia Polis s.p.a.
B)
Accoglie, per quanto di ragIOne, l’appello e per l’effetto in parziale
riforma della sentenza n. 51915 del Giudice di Pace di Napoli resa il
22.11.2007 dep. il 26.11.2007 condanna il Comune di Napoli in persona
del Sindaco p.t. e l’Equitalia Polis s.p.a in persona del legale
rapp.te in solido tra loro al pagamento della spese del giudizio di
primo grado che liquida in euro 10,00 per spese, euro 240,00 per
diritti ed euro 300,00 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso
forfetario spese generali come per legge con attribuzione al
procuratore anticipatario.
C) condanna
gli appellati in solido al pagamento delle spese del presente grado di
giudizio che liquida in euro 30,00 per spese, euro 278,00 per diritti
ed euro 300,00 per onorari di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso
forfetario spese generali come per legge con attribuzione al
procuratore anticipatario.
Così deciso in Napoli il 12/01/2010
Il Giudice
Depositato in cancelleria il 10/02/2010.