Illegittima la confisca dell’auto aziendale per guida in stato di ebrezza
È illegittima la confisca dell’auto intestata alla società per guida in stato di ebbrezza alcolica. Ciò anche se con le nuove norme la misura restrittiva è in teoria obbligatoria.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20093 di oggi, ha accolto il ricorso del legale rappresentante di una srl di Vicenza che era stato fermato per guida in stato di ebbrezza alcolica.
“Il novellato art. 186 del Codice della strada – hanno motivato i giudici della quarta sezione penale – prevede, per l’illecito in esame, la confisca obbligatoria del veicolo, tranne che esso appartenga a persona estranea al reato; ed in vista di tale obbligatoria confisca è stato adottato l’atto di sequestro preventivo. Esso, tuttavia, non tiene in conto la reale natura della confisca di cui si discute. Essa, infatti, ha un evidente contenuto afflittivo che trascende le tipiche finalità della misura di sicurezza in questione; tanto che la stessa confisca costituisca sanzione penale accessoria”. Insomma, “la natura afflittiva dell’atto, tipica delle sanzioni penali, impone di applicare nella materia i principi dell’ordinamento penale ed in particolare quello di legalità e quello di personalità della responsabilità penale. Ne discende che la sanzione può evidentemente colpire solo l’autore del reato e non soggetti diversi; e che la responsabilità dell’ente per le condotte illecite dei soggetti che in esso operano può essere configurata solo in presenza di tutti i presupposti sostanziali e processuali previsti dalla legge, che nella specie difettano radicalmente”.