ILLEGITTIMA LA NOTIFICA DI CARTELLE ESATTORIALI PER RACCOMANDATA
La raccomandata con avviso di ricevimento non è un mezzo legittimo per recapitare a casa dei cittadini le intimazioni di pagamento. L’unico sistema concesso all’Agente per la riscossione è il ricorso agli ufficiali della riscossione. Lo ha stabilito una sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna (sentenza n. 2005/8/2015 del 12.102.2015), che ha dichiarato nulla la notifica della cartella e, nel caso in cui sia intervenuta la prescrizione, nullo anche il diritto alla riscossione.
Secondo la CTR emiliana, infatti, Equitalia non è abilitata alla cosiddetta notifica diretta della cartella di pagamento a mezzo posta (ossia consegna, da parte del proprio personale, all’ufficio postale e spedizione con raccomandata), in quanto gli unici soggetti che possono notificare la cartella con raccomandata a/r sono gli ufficiali della riscossione, i messi notificatori, gli agenti della polizia municipale e gli altri soggetti abilitati per legge. La CTR Emilia Romagna fa rilevare come solo nella vecchia formulazione della norma l’invio diretto della cartella a mezzo raccomandata era prevista anche “da parte dell’esattore”, ma che, a seguito dell’intervento normativo operato del 1999, questo inciso è stato eliminato.
In sostanza, stando alla recente sentenza. Equitalia starebbe inviando da anni ai contribuenti cartelle di pagamento con un mezzo di notifica
illegittimo: la classica raccomandata con avviso di ricevimento.
Si tratta di un provvedimento che ribalta quanto già in passato era stato deciso dalla Cassazione.