Illegittima la regolamentazione spese che vanifica il diritto ad agire in giudizio
Un regolamento delle spese processuali che lascia a carico della parte
vincitrice oneri difensivi che superano il valore del bene vanifica il
diritto fondamentale ad agire in giudizio ex art. 24 Cost.. È quanto
sancisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 5696, depositata il
10 aprile 2012. In particolare, i giudici di Piazza cavour hanno
spiegato che un regolamento delle spese ex articolo 92 cpc che sia tale
da lasciare a carico della parte, risultata in tutto o in parte
vincitrice, gli oneri difensivi in misura tale da elidere o addirittura
superare il valore del bene conseguito non può che risolversi nella
sostanziale vanificazione del fondamentale diritto ad agire in giudizio;
tale effetto a fortiori si verificherebbe nel caso in cui, ove la parte
attrice, pur avendo visto accertare un proprio diritto reale, ancorché
di consistenza inferiore a quella dedotta, dovesse far fronte non solo
alle proprie spese processuali, ma anche, e per rilevante parte, a
quelle del convenuto,che l’aveva costretta ad agire in giudizio. La
vicenda nasce dal ricorso di un condomino che aveva chiesto e ottenuto,
contro un altro dei condomini, il rilascio di una parte dei locali
abitati in quanto bene condominiali. Il giudizio si era concluso con il
rilascio parziale del locale ma i giudici di merito avevano dichiarato
la soccombenza reciproca in punto di spese. Per questo motivo, il
condomino, impugnava la sentenza relativamente a quanto statuito sulle
spese. Accogliendo il ricorso, gli ermellini hanno così ritenuto che il
condomino aveva rivendicato un bene ritenuto comune che all’esito del
giudizio aveva recuperato, anche se in modo parziale. Pertanto il
giudice di merito avrebbe dovuto tenere conto, nella graduazione delle
responsabilità, della situazione in cui si era venuto a trovare il
condomino che era stato costretto ad agire a causa della pretesa del
convenuto di possedere non solo quella parte del bene (su cui è poi
risultato aver diritto), ma anche dell’altra, di cui è stata accertata
la natura condominiale.