Illegittima l’esclusione da una gara d’appalto per la violazione di mere prescrizioni formali
(Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2011, n. 78)
Non può essere legittimamante disposta l’esclusione di un concorrente da una gara d’appalto per la violazione di mere prescrizioni formali, a meno che le predette violazioni non siano espressamente sanzionate, nel bando o nel capitoltato di gara, con l’estromissione dalla procedura ad evidenza pubblica. E’ quanto afferma il Consiglio di Stato nella sentenza de qua allorchè, censurando la sentenza di primo grado prununciata dal T.A.R. Lazio, enuncia il seguente principio di diritto: “L’esclusione di un concorrente da una gara di appalto per inadempimento delle prescrizioni formali di gara è doverosa soltanto quando tali prescrizioni formali risultano indicate, nel bando o nella lettera di invito o anche nel capitolato speciale di appalto, in modo del tutto chiaro e la relativa violazione risulti sanzionata in modo altrettanto chiaro ed esplicito a pena di esclusione; non, invece, quando le stesse prescrizioni formali siano state formulate in modo del tutto impreciso ed equivoco e comunque senza la previsione esplicita della sanzione della automatica esclusione dalla gara, in caso di violazione”. Nel caso di specie, il T.A.R. aveva ritenuto rilevante, per decretare l’illegittimità della partecipazione alla gara di un concorrente, la circostanza che l’offerta economica presentata (redatta su 185 fogli) non fosse siglata su ciascun foglio ma solamente sulla prima e sull’ultima pagina. Tale motivo di esclusione è stato, però, ritenuto meritevole di censura da parte del Consiglio di Stato il quale, facendo applicazione del principio sopra riportato, ha considerato, invece, valida l’offerta presentata. E questo dopo aver accertato che nella documentazione di gara mancava una specifica disposizione che sanzionasse espressamente con l’eslcusione dalla gara una siffatta modalità di presentazione dell’offerta economica.