Illegittima l’esclusione dall’appalto dell’impresa
Non può essere esclusa dalla gara d’appalto l’impresa che, nell’oggetto della dichiarazione allegata all’offerta, abbia indicato una località diversa da quella cui si riferisce il bando di gara. Lo ha deciso il Tar del Lazio, nella sentenza 14157 del 31 maggio 2010, accogliendo il ricorso di un’azienda contro la sua esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento dei lavori di recupero della stazione ferroviaria di Vercelli. La ditta, presentando la sua offerta, era incorsa in un errore materiale, avendo indicato, nella dichiarazione in cui illustrava il suo progetto, come località in cui sarebbero stati effettuati i lavori, la città di Biella invece di Vercelli. La stazione appaltante l’aveva quindi esclusa dalla gara. I giudici di Roma hanno invece dato ragione all’impresa, giudicando illegittima la sua esclusione dalla gara, in quanto “il principio della sanabilità delle irregolarità formali, di derivazione comunitaria e rilevante anche nell’ordinamento interno, consente di attenuare il rigore delle prescrizioni formali quando le stesse, per il loro contenuto intrinseco, non incidonosull’assetto sostanziale degli interessi coinvolti nella procedura di gara, né alterano le regole riguardanti la par condicio tra i concorrenti”. L’amministrazione quindi, avrebbe dovuto rilevare la marginalità dell’errore e consentirne la regolarizzazione.