Illegittima levata di protesto: lesione alla reputazione e risarcimento del danno
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 23 febbraio – 18 aprile 2007, n. 9233
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 23 febbraio – 18 aprile 2007, n. 9233
(Presidente Di Nanni – Relatore Petti)
Svolgimento del processo
Con citazione (14 febbraio 1997) M. G. convenne dinanzi al tribunale di Milano la Azienda L. e. r. di M. (breviter A.) e ne chiese la condanna al risarcimento di tutti i danni derivati da un illegittimo protesto di una cambiale, presentata ad un istituto diverso da quello indicato dalla debitrice quale banca di appoggio. Si costituiva la convenuta e contestava il fondamento della pretesa, assumendo di aver fornito indicazioni corrette alla propria Banca, sulla quale incombeva la responsabilità dell’errore.La lite era istruita documentalmente e con sentenza del 23 dicembre 1999 il Tribunale accertava la responsabilità della A. e la condannava al risarcimento della somma di lire 20 milioni, nei limiti del chiesto; condannava la convenuta alla rifusione delle spese di lite.La decisione era appellata dalla A. che ne chiedeva la riforma sostenendo la non addebitabilità del protesto alla A., bensì alla Banca popolare di Sondrio; resisteva la M. chiedendo la conferma della decisione.La Corte di appello di Milano con sentenza del 9 luglio 2002 così decideva: in parziale accoglimento dell’appello respinge la domanda di risarcimento danni e condanna la M. alla restituzione delle somme ricevute, conferma nel resto e compensa tra le parti le spese dei due gradi.Contro la decisione hanno proposto: ricorso principale la M., affidato ad unico motivo; ricorso incidentale al Adler sempre in punto di estraneità al fatto illecito addebitatole. A tale ricorso resiste la M. con controricorso. La ricorrente ha prodotto memoria. I ricorsi sono stati previamente riuniti.
Motivi della decisione
Merita accoglimento il ricorso principale mentre deve essere rigettato quello incidentale, che pone questione pregiudiziale.A. Esame della questione pregiudiziale.Deduce al A. la violazione e o falsa applicazione dell’articolo 1228 Cc, la omessa motivazione su punti decisivi della controversia e la illogicità manifesta della motivazione. La tesi è che la A. non deve rispondere, a titolo di responsabilità per il fatto della Banca (Banca popolare di Sondrio), in quanto essa era titolare di una posizione creditoria nei confronti della M., che aveva rilasciato il titolo cambiario, e non era contrattualmente tenuta ad alcuna prestazione (ff 5 del ricorso incidentale).La censura ripete il motivo di appello, ma non coglie la ratio decidendi dei giudici del merito che hanno ritenuto (v. ff 7 ed 8 della motivazione della sentenza di appello) la responsabilità contrattuale da inadempimento derivante dalla intercorsa convenzione di rilascio delle cambiali, per transigere un rapporto pregresso tra la M. e la A.. I giudici del merito accertano che il protesto era stato elevato erroneamente per l’invio del titolo ad una banca di appoggio diversa da quella specificatamente indicata dalla debitrice e risultante dal titolo stesso. L’A. risponde dunque direttamente in relazione al proprio inesatto adempimento, e non già ai sensi del citato articolo 1228 Cc. La valutazione della condotta della A. appartiene al prudente apprezzamento delle prove ed è insindacabile in questa sede in quanto congruamente motivata.Resta dunque fermo lo accertamento compiuto dai primi giudici in punto di an debeatur ed a titolo di responsabilità contrattuale.Il ricorso incidentale deve essere rigettato non sussistendo violazione di legge o vizio della motivazione nei termini denunciati.B. Esame del ricorso principale.Il ricorrente deduce nell’unico motivo: l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia ovvero circa la pretesa lesione della reputazione personale, ed erronea esclusione del diritto al ristoro del danno come danno alla reputazione della persona”.Il ricorrente sostiene che essendo certa la imputazione soggettiva dello inadempimento alla A., questa, sulla base di consolidata giurisprudenza, era tenuta al risarcimento del danno conseguente alla lesione della propria reputazione personale, e la prova della lesione, contestuale alla prova della illegittimità del protesto, costituiva danno ingiusto “in re ipsa” (come affermato da ultimo da Cassazione 2576/96 e da 11103 /98 e 4881/01).Poiché questa Corte condivide gli arresti giurisprudenziali richiamati, con una migliore puntualizzazione circa l’ingiustizia del danno che lede la immagine sociale della persona che si vede ingiustamente inclusa nel cartello dei cittadini insolventi e dunque lesa nella propria immagine sociale (cfr. articolo 2 Costituzione correlato con l’articolo 3 della Costituzione) e socialmente discriminata (cfr: Corte Costituzione 252/83), risulta evidente la erroneità e la contraddittorietà di una motivazione che dopo aver dato per certa la responsabilità da inadempimento, nega poi la quantìficazione equitativa del danno per la perdita della immagine professionale o sociale, la quale di per sé costituisce danno reale, che deve essere risarcito (sia a titolo contrattuale per inadempimento che a titolo extracontrattuale in base alla clausola generale del neminem laedere) in modo satisfattivo, ed equitativo, se la peculiare figura del danno lo richiede (cfr. articolo 1226 e 2056 c.c.).L’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dello incidentale determina la cassazione con rinvio della sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che provvederà anche per le spese di questo giudizio di cassazione, seguendo il principio della soccombenza ed attenendosi ai principi di diritto come sopra enunciati.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale, cassa in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte di appello di Milano.