Illegittima l’ipoteca sulla casa se non preceduta da intimazione di pagamento
Niente iscrizione ipotecaria sugli immobili senza la preventiva
intimazione al pagamento. La commissione tributaria provinciale di
Treviso, con la sentenza n. 90/5/08 (disponibile sul sito di «Guida Normativa»),
ha chiarito che la richiesta di versamento da parte del concessionario
della riscossione è indispensabile, perché in caso contrario
l’iscrizione ipotecaria finirebbe paradossalmente per costituire titolo
di per sè sufficiente per procedere all’espropriazione dell’immobile.
Il concessionario da parte sua si era difeso affermando che
l’iscrizione di ipoteca riveste natura e finalità di atto cautelare e
non di atto dell’esecuzione. I giudici veneti hanno, invece, dato
ragione al contribuente sulla scorta di quanto previsto dalla sentenza
del Consiglio di Stato n. 4581/2006 in base alla quale il provvedimento
che decreta l’iscrizione di fermo (ma che a maggior ragione vale per
l’ipoteca) deve tenere presente la presenza di un interesse pubblico
decisamente superiore a quello privato relativamente alla disponibilità
del bene.
La commissione, nel caso concreto, ha dichiarato l’iscrizione
ipotecaria illegittima per due motivi. Per carenza assoluta di
motivazione, non contenendo alcun esplicito elemento giustificativo né
sulla necessità né sulla congruità della misura prescelta e tanto meno
sulla sussistenza di un prevalente interesse pubblico su quello
privato. In secondo luogo perchè non è stato rispettato quanto disposto
dall’articolo 50, comma 2, del Dpr 602/1973, ossia che l’iscrizione
deve essere preceduta dall’intimazione di pagamento, atto prodromico
indispensabile per dare corso all’esecuzione forzata.