Illegittima l’ordinanza di demolizione di una tettoia lignea di modeste dimensioni
Una tettoia in legno di medie dimensioni (nella specie di mt. 7,5
x 4,70) costruita a servizio del fabbricato sulla cui parete esterna si
appoggia, tenuto conto delle sue dimensioni e di questa sua specifica
funzione e collocazione, non può considerarsi né opera di
“ristrutturazione edilizia” ai sensi della lett. d) dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001,
né di “nuova costruzione” ai sensi dei punto e.1 ed e.6. dello stesso
art. 3, atteso che nel provvedimento impugnato non si menzionano
vincoli ambientali o paesaggistici o specifiche e contrarie
disposizioni delle n.t.a. del p.r.g..
Una tettoia di modeste dimensioni e in legno non può essere ricondotta nell’ambito degli interventi che l’art. 10, I comma, del d.P.R. n. 380/2001
sottopone a preventivo permesso di costruire, ma, più correttamente, a
quelli sottoposti a preventiva denuncia di inizio attività ai sensi del
successivo art. 22, I comma, non essendo ravvisabile, di contro, alcuna
delle ipotesi che il precedente art.6 considera attività edilizia
libera. Pertanto, la sanzione applicabile è quella pecuniaria prevista
dall’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 e non la demolizione prevista dall’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001.
Con
questa condivisibile motivazione, il T.A.R. abruzzese ha deciso che non
era legittimo il provvedimento demolitorio emesso dal Comune per la
distruzione di una tettoia in legno “di modeste dimensioni”, a fronte della costruzione sine titulo della quale l’ente locale avrebbe solo potuto apporre sanzioni.
Si
osservi, tuttavia, che lo stesso Giudice lascia intendere che, invero,
avrebbero potuto esservi motivazioni diverse per la demolizione del
manufatto, ad esempio “atteso che nel provvedimento impugnato non si
menzionano vincoli ambientali o paesaggistici o specifiche e contrarie
disposizioni delle n.t.a. del p.r.g.”.
T.A.R.
Abruzzo – Pescara
Sezione I
Sentenza 29 ottobre 2009, n. 645
(Pres. Eliantonio, Est. Ranalli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso n. 643 del 2004 proposto da D. N., rappresentato e difeso Biase
Di Candido e dall’avv. Roberto Tartaglia, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato in Pescara, Via Gramsci n.3;
contro
il
COMUNE di SAN SALVO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato
e difeso dall’avv. Walter Putaturo, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato in Pescra, Via Marco Polo n.106;
nei confronti di
Ufficio Tecnico del Comune di San Salvo, in persona del responsabile pro-tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
–
del provvedimento 26.8.2004 con cui il Responsabile del Servizio
urbanistica ha ordinato al ricorrente la demolizione di una tettoia in
legno;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.
Visto
il ricorso con i relativi allegati, notificato il 13.11.2004 e
depositato il 13.12.2004; Visto l’atto di costituzione in giudizio del
Comune intimato;
Vista l’ordinanza 13 gennaio 2005 n. 13 con cui
questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta ai sensi
dell’art. 21 della legge n.1034/1971;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore,
alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2009, il Cons. Luigi Ranalli ed
uditi i difensori delle parti, come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
I-
A seguito di quanto accertato dalla Polizia municipale il 4.8.2004, il
Responsabile del Servizio urbanistica del Comune di San Salvo,
richiamato l’art. 33 del d.P.R. n.380/2001, con atto del 27.8.2004
n.17867, notificato il 6.9.2004, ha ordinato D. N., proprietario, la
demolizione della tettoia in legno (m 7,5 x 4,70) realizzata senza
permesso di costruire con un lato sul muro di cinta a delimitazione
della proprietà e per l’altro lato sulla parete esterna del fabbricato
in via Galilei n.15.
Il provvedimento è stato impugnato
dall’interessato con il ricorso in esame, deducendosi la violazione
dell’art. 10 del d.P.R. n.380/2001, in quanto si tratta di pertinenza
con volume inferiore al 20% dell’edificio cui accede, non soggetta a
permesso di costruire ma, eventualmente, a denuncia di inizio attività.
La
difesa del Comune di San Salvo con l’atto di costituzione in giudizio
ha chiesto che il ricorso sia respinto in quanto infondato, avendo la
tettoia modificato la sagoma dell’edificio e trasformato il muro di
cinta in un corpo aggiunto.
II- Tanto premesso, il Collegio considera fondato il dedotto ed unico motivo di gravame.
La
tettoia è chiaramente a servizio del fabbricato sulla cui parete
esterna si appoggia e tenuto conto delle sue dimensioni e di questa sua
specifica funzione e collocazione, non può considerarsi né opera di
“ristrutturazione edilizia” ai sensi della lett. d) dell’art. 3 del
d.P.R. n. 380/2001, né di “nuova costruzione” ai sensi dei punto e.1 ed
e.6. dello stesso art. 3, atteso che nel provvedimento impugnato non si
menzionano vincoli ambientali o paesaggistici o specifiche e contrarie
disposizioni delle n.t.a. del p.r.g..
La tettoia non può,
quindi, essere ricondotta nell’ambito degli interventi che l’art. 10, I
comma, del d.P.R. n.380/2001 sottopone a preventivo permesso di
costruire, ma, più correttamente, a quelli sottoposti a preventiva
denuncia di inizio attività ai sensi del successivo art. 22, I comma,
non essendo ravvisabile, di contro, alcuna delle ipotesi che il
precedente art.6 considera attività edilizia libera.
La sanzione
applicabile era, quindi, quella pecuniaria prevista dall’art. 37 del
d.P.R. n. 380/2001 e non la demolizione prevista dal precedente art. 33.
Il ricorso va, dunque, accolto.
Le
spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell’importo
in dispositivo fissato, tenuto conto della fase cautelare.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di
Pescara, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto,
annulla l’ordine di demolizione adottato il 27.8.2004 n.17867 dal
Responsabile del Servizio urbanistica del Comune di San Salvo.
Condanna
il Comune di San Salvo al pagamento della somma di Euro 3.000,00
(tremila/00) a favore del ricorrente D. N., per spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.