Illegittima sospensione della patente? Risarcimento negato
Patente sospesa illegittimamente? Nessun risarcimento automatico all’automobilista.
Nonostante la prova di una ingiusta sospensione della patente la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 28 ottobre 2011, n. 22508 ha negato il risarcimento del danno ad un automobilista, ribadendo un rilevante principio concernente il danno subito dall’utente della strada al quale sia stata, ingiustamente, comminata la sanzione della sospensione della patente.
Secondo i giudici di legittimità il danno non è automatico (non è in re ipsa) bensì deve essere provato in ogni sua parte.
Nella fattispecie oggetto di controversia ad un automobilista era stata sospesa la patente di guida a causa di errore della pubblica amministrazione; da qui il ricorso innanzi al giudice, il quale aveva, in prima istanza, condannato il Ministero dell’Interno ad un risarcimento del danno “per il tempo trascorso senza poter guidare”.
La Corte di Cassazione ha, però, cassato la sentenza impugnata ricordando precedente giurisprudenza (cfr. Cass. SS.UU. n. 500/1999, Cass. nn. 27498/2006, 17680/2006, 21850/2007) in tema di danni da lesioni di interessi legittimi.
In pratica secondo quanto chiarito nella sentenza in oggetto la sospensione ingiusta della patente di guida non causa un danno in re ipsa, in quanto appare necessario che il danneggiato provi la ricorrenza di elementi senza cui non può esservi alcun risarcimento.
Nello specifico il danneggiato dovrà fornire prova:
- di aver subito un concreto pregiudizio (in quanto non ha potuto utilizzare la patente, non essendo, però, sufficiente il “classico fastidio” della privazione immeritata);
- che tale danno è ingiusto, in quanto incide su un interesse rilevante dell’ordinamento;
- che la sospensione illegittima è direttamente dipesa da un errore della pubblica amministrazione;
- che l’amministrazione abbia agito con colpa o dolo (configurabile quando l’atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, a cui deve ispirarsi l’esercizio della funzione amministrativa e che costituiscono i c.d. limiti esterni alla discrezionalità amministrativa).