Illegittimo il divieto del Sindaco al volantinaggio nel territorio del comune
T.A.R.
Puglia – Lecce
Sezione II
Sentenza 16 febbraio 2007, n. 478
Registro Dec.: 478/07 Registro Generale: 1897/2006
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA – LECCE
SECONDA SEZIONE
nelle persone dei Signori:
ANTONIO CAVALLARI PresidenteGIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Primo Ref. PATRIZIA MORO Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso 1897/2006 proposto da:
SRL G.
rappresentata e difesa da:
C. L.
C. V.
con domicilio eletto in LECCE
VIA LUIGI SCARAMBONE, 56
presso
C. L.
contro
COMUNE DI K.
rappresentato e difeso da:
ANNA ESPOSITO
con domicilio in Lecce
VIA FLASCASSOVITTI,51
presso
ANTONIO CONTE
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
· della ordinanza n.18/06 che il Sindaco di Alezio ha pronunciato il 26 giugno 2006, con la quale il Sindaco ordina “il divieto assoluto di qualsiasi forma di distribuzione di volantini pubblicitari e pieghevoli di carattere commerciale su tutto il territorio comunale…”e con la quale si dispongono sanzioni per le aziende “reclamizzate”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI K.
Udito, nella Camera di Consiglio del 31 gennaio 2007, il relatore Ref. PATRIZIA MORO e uditi gli avv.ti Vincenzo Caprioli e Giuseppe Brischetto, quest’ultimo in sostituzione dell’avv.to Anna Esposito;
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
· Difetto assoluto di potere;
· Mancanza di motivazione;
· Difetto e, allo stesso tempo, eccesso di potere: l’ambito di applicazione delle norme di cui al d.lgs. 507/1993;
· Sviamento di potere, disparità di trattamento.
Considerato che deve in primo luogo respingersi l’eccezione di intempestività del ricorso, sollevata dalla difesa civica in considerazione della circostanza che l’ordinanza impugnata avrebbe come presupposto il Regolamento Comunale per la disciplina della Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni, di cui alle delibere di C.C datate 27.6.94 e 11.6.01., non risultando le delibere suindicate lesive nei confronti della società ricorrente, sia perche le stesse sono assimilabili alla categoria degli atti generali non aventi efficacia lesiva se non con il relativo atto applicativo, sia perché, comunque, le stesse non risultano disporre alcun divieto in ordine al sistema di pubblicità seguito dal ricorrente (distribuzione domiciliare mediante recapito di depliant nelle cassette postali delle singole abitazioni) con la conseguente non configurabilità delle stesse a presupposto dell’atto impugnato;
ritenuto che il ricorso debba essere accolto in relazione alla censura afferente al difetto di potere in cui è incorso il Sindaco nell’adozione della ordinanza impugnata;
Considerato che il Sindaco, con il provvedimento impugnato, ha ordinato il “divieto assoluto di qualsiasi forma di distribuzione di volantini pubblicitari e pieghevoli di carattere commerciale su tutto il territorio comunale, con esclusione della distribuzione per il tramite del servizio postale” in dichiarata esecuzione della delibera Consiliare n.21 dell’11.06.2001 ed applicato il D.legs. 507/93, in considerazione della rilevata circostanza che ” sempre più frequentemente, le Vie e le Piazze del centro abitato vengono invase da materiale pubblicitario costituito da volantini e pieghevoli distribuiti e/o collocati da operatori incaricati di Ditte pubblicitarie”
considerato che la delibera citata n.21 dell’11.06.2001, titolata “modifica al regolamento di imposta sulla pubblicità.Divieto di volantinaggio” prevede espressamente “1)di vietare su tutto il territorio comunale il volantinaggio commerciale;2)di autorizzare l’emissione di apposita ordinanza avente ad oggetto”Divieto di volantinaggio commerciale su tutto il territorio comunale”.
Considerato che la delibera citata non prevedeva affatto il divieto di qualsiasi forma di distribuzione di materiale pubblicitario ad esclusione della distribuzione per il tramite del servizio postale, ossia la distribuzione di pubblicità porta a porta e nelle rispettive cassette postali, ma prevedeva solo il divieto di diffondere volantini pubblicitari nel territorio comunale, cioè la distribuzione di tale materiale nelle vie e piazze comunali, il cosiddetto “volantinaggio”.
ritenuto, pertanto, che il divieto di distribuzione domiciliare di materiale pubblicitario, mediante il deposito dei relativi depliants nelle cassette postali dei singoli cittadini effettata non con il tramite del servizio postale, espresso nel provvedimento impugnato, risulta certamente illegittimo, non risultando lo stesso fondato su alcuna disciplina regolamentare o legislativa , tanto più che non risulta rivenibile neppure nel richiamato D.Legs.507/93 (relativo alla pubblicità “esterna” e non a quella “interna”, che ricomprende la distribuzione di materiale pubblicitario porta a porta) alcuna disposizione attributiva del potere in concreto esercitato dal Sindaco del Comune di Alezio con il provvedimento impugnato;
ritenuto altresì che il divieto di distribuzione di volantini “con esclusione della distribuzione del servizio postale” crea una un ingiustificata disparità di trattamento tra gli operatori che utilizzano il servizio postale e quelli che utilizzano aziende private, con evidenti ripercussioni in materia di “libertà di concorrenza” e di “libertà di iniziativa economica privata”.
Ritenuto che per le ragioni che precedono il ricorso debba quindi essere accolto ma che possano , nondimeno, essere compensate le spese di giudizio.
Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n. 205 del 2000;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce accoglie il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 31 gennaio 2007
Dott. Antonio Cavallari – Presidente
Dott.ssa Patrizia Moro – Estensore
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 16.02.2007