Illegittimo il licenziamento del dipendente che rifiuta di mutare postazione di lavoro in assenza di specifica formazione
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1401 del 31 gennaio 2012, ha
ritenuto non proporzionata la reazione espulsiva adottata da una società
nei confronti di un operaio che aveva rifiutato di mutare postazione di
lavoro in assenza della dovuta formazione e della specifica
informazione circa i rischi legati alla nuova attività.
I giudici di legittimità, rigettando il ricorso della società avverso la
sentenza della Corte d’appello che, riformando la decisione di primo
grado, aveva accolto la domanda di annullamento del licenziamento per
giusta causa del lavoratore per avere rifiutato di spostarsi nella nuova
postazione di lavoro assegnatagli, affermano che la Corte di merito ha
valutato che il comportamento del lavoratore di rifiuto di mutare
postazione di lavoro fosse giustificato, ai sensi dell’art. 1460 c.c.,
dal mancato adempimento della società alla sua richiesta di specifica
formazione e informazione relativamente ai rischi temuti e connessi alla
nuova attività e al nuovo posto di lavoro. La Corte d’Appello – si
legge nella sentenza – “ha altresì evidenziato, su di un piano di
valutazione comparativa del comportamento delle parti, ai sensi
dell’art. 1460 c.c. e alla stregua dell’insegnamento di questa Corte,
che il comportamento del lavoratore, attivo sindacalmente, era stato di
rifiuto di una determinata prestazione e non di ogni prestazione e ha
argomentato come esso fosse ispirato non solo al perseguimento di una
tutela personale ma anche del miglioramento della sicurezza collettiva
dei lavoratori in azienda”.