Illegittimo il licenziamento per giusta causa se non è stata contestata la condotta che vale la sanzione
È nullo il recesso datoriale comunicato con una lettera in cui, per
motivare la giusta causa, è stata richiamata la condotta colposa del
lavoratore in precedenza non contestata. Insomma, senza la preventiva
contestazione dell’addebito al dipendente il licenziamento per giusta
causa è illegittimo. Si tratta, infatti, pur sempre di un provvedimento
di natura disciplinare, quindi, il datore di lavoro nell’intimarlo deve
rispettare le regole dello Statuto dei lavoratori. Lo ha chiarito la
Cassazione nella sentenza 6437/10 con cui ha accolto il ricorso di
guardia notturna licenziata in tronco per essersi addormentata, due
volte, mentre era in servizio. La sezione lavoro del Palazzaccio,
infatti, ha condiviso la tesi del lavoratore secondo cui i giudici
d’appello aveva sbagliato nel distinguere tra licenziamento
disciplinare e licenziamento per giusta causa e, di conseguenza, nel
ritenere che per questa seconda categoria non fosse necessaria la
contestazione dell’addebito al lavoratore. Ed il perché è di facile
comprensione: anche il licenziamento per giusta causa è un
provvedimento disciplinare. In punto di diritto, infatti, la Suprema
corte ha ricordato che «il licenziamento motivato da una condotta
colposa o comunque manchevole del lavoratore – indipendentemente anche
dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari della specifica
disciplina del rapporto – deve essere considerato di natura
disciplinare e, quindi, deve essere assoggettato alle garanzie dettate
in favore del lavoratore dal secondo comma dell’articolo 7 legge 300/70
(Statuto dei lavoratori) circa la contestazione dell’addebito ed il
diritto di difesa».