Illegittimo il licenziamento per troppe assenze se la contestazione è tardiva
“In tema di licenziamento per giusta causa, quando vengano contestati al
dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, deve
escludersi che il giudice di merito possa esaminarli atomisticamente,
attesa la necessaria considerazione della loro concatenazione ai fini
della valutazione delle gravità dei fatti, ciò non escludendo, tuttavia,
che il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva possa essere
individuato anche in uno solo di essi, se lo stesso presenti il
carattere di gravità richiesto dalla legge.”.
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 1062
del 25 gennaio 2012, ha rigettato il ricorso proposto da un’azienda –
che aveva licenziato una propria dipendente per ripetute assenze in
giorni successivi a festività o ferie e recidiva – avverso la decisione
della Corte d’Appello la quale aveva ritenuto la recidiva erroneamente
contestata alla lavoratrice, tenuto conto del principio, consolidato
nella giurisprudenza, alla cui stregua, il datore di lavoro, una volta
esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del
prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti
infrazioni disciplinari, non può esercitare una seconda volta, per
quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato, essendogli
consentito soltanto, a norma dell’ultimo comma dell’art. 7 della legge
20 maggio 1970 n. 300, di tenere conto della sanzione eventualmente
applicata, entro il biennio.
I Giudici di legittimità precisano, richiamando precedenti decisioni,
che in difetto di contestazione di una nuova infrazione il datore di
lavoro non può riesaminare in sede disciplinare le precedenti mancanze,
già colpite ciascuna da sanzioni di tipo conservativo, per applicare per
quelle stesse infrazioni, sia pure unitariamente considerate, una più
grave sanzione di carattere espulsivo. La contestazione della recidiva
per precedenti comportamenti già puniti con una sanzione disciplinare,
in assenza di un’autonoma infrazione attualmente sanzionabile, non vale a
legittimare il recesso del datore di lavoro.