Illegittimo il licenziamento se la soppressione del posto cui era addetto il lavoratore non è effettiva
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7474 del 14 maggio 2012, ha
affermato che “il licenziamento determinato dalla dedotta soppressione
del posto di lavoro a cui era addetto il lavoratore licenziato, intanto è
giustificato solo ed in quanto vi sia l’effettiva stabile soppressione
del posto di lavoro e l’impossibilità di poter diversamente utilizzare
il dipendente. La valutazione da parte del giudice della legittimità di
un licenziamento di tale genere implica, quindi, necessariamente sia per
quanto riguarda l’effettività della soppressione del posto di lavoro
che l’impossibilità di diversa utilizzazione del lavoratore licenziato,
un’analisi della organizzazione aziendale, ma tanto non sta a
significare che il giudice valuta l’opportunità della scelta di
organizzare in certo modo la propria azienda, sta a significare,
piuttosto, la verifica, sul piano della effettività, della causa
giustificatrice posta a base del licenziamento.”.
In particolare i giudici di legittimità precisano che la scelta
imprenditoriale di sopprimere il posto di lavoro e di organizzare
diversamente la propria azienda resta insindacabile nei suoi profili di
congruità e necessità; quello che è oggetto del sindacato giudiziale è
l’effettività della scelta datoriale.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha osservato che la Corte di merito,
nel considerare non giustificato il licenziamento in esame, non
travalica affatto i limiti del proprio sindacato in quanto, non valuta
la congruità della scelta imprenditoriale di sopprimere il posto di
lavoro, ma accerta, nei limiti del sindacato che gli è proprio, la non
effettività della dedotta soppressione del posto di lavoro.
Ciò che accerta la Corte di appello è, quindi, la non effettività della
scelta – ossia della soppressione – considerato che la stipula, dopo il
licenziamento della dipendente, di altri successivi contratti a termine
con altra lavoratrice – poi assunta a tempo indeterminato – per lo
svolgimento della stessa attività prima svolta dalla licenziata “è
circostanza idonea ad attestare la illegittimità del licenziamento
dovendosi ritenere, che ai fini della legittimità del licenziamento per
giustificato motivo oggettivo, intimato per la soppressione del posto di
lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato deve risultare, ai fini
dell’effettività della soppressione, che il datore di lavoro non ha
effettuato per un congruo periodo di tempo successivo al recesso alcuna
nuova assunzione per lo svolgimento di mansioni inerenti la posizione di
lavoro soppressa.”.
A nulla rileva – si legge ancora nella sentenza – l’eventuale diversità
della qualifica del lavoratore assunto successivamente se tale
assunzione avviene per l’espletamento, come nel caso di specie, delle
stesse mansioni inerenti la posizione lavorativa soppressa.