(Cass. n.3440/11)
Il fatto che un rumore sia percepibile non equivale di per sé a renderlo intollerabile.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione in merito ad una vicenda relativa all’installazione di una ventola per l’aspirazione dal quale si assumeva provenissero continue immissioni rumorose.
Invero “… il limite di tollerabilità non è assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, secondo le caratteristiche della zona, per cui tale limite è più basso in zone destinate ad insediamenti abitativi (v. Cass. n.1438/02 n.d.r.), ma è anche vero che la normale tollerabilità non può essere intesa come assenza assoluta di rumore.
In altri termini, il fatto che un rumore venga percepito non significa anche che sia intollerabile …”
La normale tollerabilità, poi, va riferita alla sensibilità dell’uomo medio, come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 27 luglio 1983 n. 5157.
Non si può, infine, non tenere conto della durata continua o della occasionalità delle immissioni sonore.
Nella specie la Corte ha confermato la pronuncia di merito in cui si rilevava che il rumore della ventola era percepibile solo nelle ore serali o notturne. La ventola era situata in immobile addirittura non confinante con quello della attrice e funzionava solo quando veniva usato il bagno, per eliminare i cattivi odori.