Immobili, accertamento induttivo in base al valore accertato ai fini del registro fino a prova contraria
Occhio all’imposta di registro: chi cede immobili
rimane vincolato, fino a prova contraria, all’accertamento di valore
effettuato in sede di applicazione del tributo. E il Fisco ha poi via
libera con l’accertamento induttivo ai fini Irpef. È quanto emerge
dall’ordinanza 1333/10 della Cassazione.
Il caso
E’ stata bocciata la sentenza
della Commissione tributaria regionale che non riconosce il valore
della prova presuntiva nelle mani dell’amministrazione finanziaria. La
presunzione, invece, scatta secondo gli articoli 2727-2729 del codice
civile e in base all’articolo 38 del Dpr 600/73: il valore del bene che
risulta accertato definitivamente ai fini dell’imposta di registro
sulla compravendita immobiliare autorizza il Fisco a ritenere che il
cedente abbia effettivamente percepito un corrispettivo pari al valore
di mercato individuato in sede di applicazione del tributo relativo al
trasferimento del bene. E l’ufficio può procedere con il metodo
induttivo al recupero dell’Irpef sul reddito da plusvalenza
patrimoniale che scaturisce dalla compravendita immobiliare. Il cedente
può ricorrere a elementi indiziari, ma spetta sempre a lui (in quanto
contribuente) riuscire a superare la presunzione fra prezzo incassato e
valore di mercato accertato, dimostrando in concreto di avere venduto a
un prezzo inferiore. Il ricorso delle Entrate è accolto con riferimento
a una vicenda in cui la plusvalenza di reddito rettificata riguardava
la compravendita di aree fabbricabili.