Cassazione civile , sez. II, sentenza 10.03.2011 n° 5749
La suprema Corte è stata investita del caso riguardante il rigetto di pronuncia costitutiva, emesso dalla Corte di Appello di Milano, di un preliminare di acquisto di area edificabile, nonché di permuta parziale di porzione immobiliare da costruirsi su detto terreno.
La II sezione della Cassazione ha ritenuto non estendibile l’art. 1 del D.lgs. 122/05, agli immobili promessi in vendita “”sulla carta, e non ancora realizzati, in quanto tale norma è molto chiara e si riferisce ad immobili da costruire che si trovano in uno stato di costruzione come quella della fase edificatoria, e cioè dopo la richiesta del permesso di costruire, o quella della fase finale che prevede la richiesta del certificato di agibilità.
Pertanto vengono esclusi i contratti aventi ad oggetto edifici esistenti soltanto “sulla carta”, cioè che si trovano in fase di progettazione.
Si crea così un paradosso che esclude dall’applicazione del decreto il promissario acquirente di immobili solo progettati, in un ambito dove il rischio dell’acquirente è ancora più accentuato.