Immobili: esproprio solo entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento
Non si procede all’esproprio dell’immobile trascorso un anno
dalla notifica della cartella esattoriale senza l’attuazione della
misura cautelare. A segnare un punto a favore del contribuente è la
commissione tributaria di Treviso con la sentenza 14 gennaio
2009 n. 1/7/09.
I giudici veneti si sono trovati alle prese con un contribuente che,
con posta raccomandata, era stato portato a conoscenza dell’avvenuta
iscrizione ipotecaria su propri beni immobili sul presupposto del
mancato pagamento di cartelle esattoriali per tributi complessivi di
circa 7.500 euro. La commissione, provinciale, dopo aver richiamato i
principali cambiamenti normativi in materia di riscossione, è entrata
nel merito della vicenda richiamando l’articolo 50 del Dpr 602/1973 che
testualmente prevede che «se l’espropriazione non è iniziata entro un
anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione
stessa deve essere preceduta dalla notifica da effettuarsi con le
modalità previste dall’articolo 26 di un avviso che contiene
l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque
giorni».
Nel caso concreto le notifiche erano state ben cinque e tutte
comprese tra febbraio 2004 e marzo 2007. La comunicazione di iscrizione
di ipoteca era giunta solo ad aprile 2008, superando così la soglia
massima di un anno prevista dalla legge. Le cartelle di pagamento in
questo modo, secondo i giudici di prime cure, hanno perso la qualifica
di titolo esecutivo divenendo degli atti giuridicamente inesistenti.
Nella sentenza viene, inoltre, affermato il mancato esercizio
dell’Ufficio nelle controdeduzioni delle facoltà indicate nell’articolo
23, comma 3, del Dlgs 546/1993 («la parte resistente espone le sue
difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica
le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni
processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e instando,
se del caso, per la chiamata di terzi in causa») e che tale circostanza
abbia comportato unicamente la decadenza della parte resistente dalla
possibilità di esercitare successivamente le stesse facoltà.
Conclusione della vicenda, quindi, a lieto fine per il privato con il
pieno accoglimento del ricorso e con la disposizione della
compensazione delle spese.