Impedisce per una volta al padre di vedere la figlia: assolta
Non sempre è reato disattendere i provvedimenti stabiliti dal giudice
della separazione in relazione al diritto di visita del genitore non
affidatario dei figli minori. Secondo la Cassazione (sentenza 10701/10)
vanno sanzionati solo i comportamenti del genitore affidatario che
mirano a «vanificare il diritto di visita alterando completamente
l’equilibrio che è stato individuato nel provvedimento del giudice
frustrando le legittime pretese del genitore che non vive con i figli».
E’ stata assolta «perchè il fatto non sussiste» una madre siciliana
che, un solo giorno, si era rifiutata di far vedere la bimba piccola,
di nemmeno un anno, all’ex marito nel giorno stabilito per il diritto
di visita sostenendo che la piccola stava poco bene per un mal di
denti. I giudici di merito avevano ritenuto che la madre si fosse
comportata così per ripicca. Ma la Cassazione ha spiegato che «il
genitore affidatario, pur obbligato a consentire l’esercizio del
diritto di visita da parte dell’altro, qualora venga a trovarsi in una
concreta situazione difficile determinata dalla resistenza o da un
bisogno psicofisico del minore, essendo egli tenuto a garantire la
crescita serena ed equilibrata del figlio ha, in ogni momento, il
diritto-dovere di assicurare la massima tutela all’interesse preminente
del minore».