Impianto d’allarme non funziona? Va risarcito il danno in caso di furto
Secondo quanto dispone l’Art. 115 del codice di procedura civile il giudice può anche porre a fondamento della decisione, senza bisogno di prove, “nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”. Si tratta del cosiddetto principio lde “Fatto notorio” che esenta le parti dal dover provare ciò che si deve ritenere conociuto dal giudice e dallacollettività. Secondo la Cassazione quindi, il fatto che un impianto di allarme possa considerarsi utile per evitare un furto o attenuarne le conseguenze costituisce una nozione che rientra nella comune esperienza e non c’è bisogno quindi che le parti forniscano una prova sul punto. Del resto, spiega la Corte se così non fosse non ci sarebbe alcuna ragione di installare impianti antifurto. Il caso esaminato dai giudici di piazza Cavour vede coinvolto il titolare di una gioielleria che aveva subito un furto. I ladri avevano praticato un buco nel vetro della vetrina ma l’allarme realizzato dalla società convenuta non aveva funzionato. Il gioielliere chiedeva quindi il risarcimento del danno per il furto subito. La domanda veniva accolta in primo grado ma la corte d’appello ribaltava il verdetto e condannava il gioielliere a pagare le spese del doppio grado perché la parte non aveva dimostrato che se l’impianto avesse funzionato bene il furto non sarebbe stato commesso. Insomma, secondo la corte d’appello “mancava del tutto la prova che il furto non sarebbe stato consumato se l’impianto avesse funzionato; considerato che l’azione delittuosa si era sviluppata in cinque minuti, doveva anzi ritenersi che il suono della sirena non avrebbe avuto efficacia decisiva in un tempo così limitato”. La Corte di Cassazione ha dato invece ragione al gioielliere ed ha fatto rilevare altresì che alcune delle ipotesi sulla cui base la Corte d’appello ha rigettato la domanda “non erano state mai prospettate dalla società convenuta nè comunque risultavano in alcun modo suffragate dalle risultanze processuali, sicchè erano affatto estranee al thema decidendum ed alle circostanze di fatto sulle quali si era instaurato e svolto il contraddittorio. Non avrebbero dunque potuto essere poste a base della decisione”. Per quanto riguarda invece la prova sull’idoneità dell’impianto di allarme a scongiurare un furto, la Cassazione chiarisce che tale idoneità costituisce un fatto notorio. “La Corte d’appello – scrive la Corte – avrebbe dovuto specificamente spiegare le ragioni del ritenuto difetto di nesso causale fra il malfunzionamento ed il furto. A tali fini è apodittica la ravvisata incidenza della circostanza che il furto si consumò in pochi minuti, non essendo stato in alcun modo dato conto delle ipotetiche ragioni per le quali il suono della sirena non avrebbe potuto spiegare un effetto totalmente o parzialmente deterrente, come tale idoneo ad escludere o ad attenuare il danno subito”.