Impossibile modificare una sentenza quando la correzione è strutturale
Con sentenza 11.12.2008 la Corte d’appello di Potenza, in riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato L.D. Colpevole del delitto di calunnia condannandolo a congrua pena nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile, dichiarava non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione del reato, dopo avere accertato che il quadro probatorio non consentiva di pronunciare assoluzione ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2. Con ordinanza del 5 novembre 2009 la stessa Corte d’appello, all’esito di procedimento di correzione di errore materiale, disponeva l’inserimento nel dispositivo della predetta sentenza della frase “conferma le statuizioni civili”. Contro detta ordinanza ricorre L.D., denunciando l’erronea applicazione dell’art. 130 cod. proc. Pen.. Sostiene che il giudice d’appello avrebbe verificato la sussistenza degli elementi della fattispecie penale soltanto al limitato fine di escludere la possibilità di un’assoluzione nel merito, senza estendere la verifica alla sussistenza dei presupposti necessari per la conferma delle statuizioni civili, ragion per cui detta conferma, incidendo sostanzialmente sul contenuto della decisione, non poteva essere adottata con la procedura di correzione di errore materiale, ma solo con lo strumento dell’impugnazione.