Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi titoli: un altro pronunciamento di prassi
In estrema sintesi, gli aspetti più rilevanti sono i seguenti.
– Sono tenuti all’applicazione dell’imposta tutti gli intermediari presso i quali sono intrattenuti rapporti di deposito di titoli intestati alla clientela, per i quali l’intermediario è tenuto ad inviare una comunicazione periodica, incluse, pertanto, le società di intermediazione mobiliare per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate ai propri clienti.
– In presenza di più depositi presso ciascuna banca di valore complessivo superiore ad euro 1.000, l’esclusione dall’imposta non può trovare applicazione. In tal caso, la comunicazione relativa al singolo deposito di valore inferiore ad euro 1.000,00 deve essere assoggettata a tassazione con applicazione dell’imposta nella misura prevista per il 1° scaglione.
– Se alla data di chiusura del periodo rendicontato il deposito di titoli ha saldo zero, non è dovuta l’imposta di bollo sostitutiva in commento sulla relativa rendicontazione.
– La disposizione di cui all’art. 6, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che considera depositati presso le banche anche i titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e non materialmente detenuti dalle stesse, trova applicazione anche a seguito dell’introduzione delle modifiche normative che hanno interessato l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli.
– Ai fini dell’individuazione dello scaglione di imposta applicabile al deposito di titoli occorre tenere conto dei titoli per i quali è obbligatoria l’immissione nel sistema di gestione accentrata secondo le disposizioni dettate dal D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e della relativa regolamentazione di attuazione emanata dalla CONSOB e dalla Banca d’Italia. Vanno altresì considerati i titoli non sottoposti al regime di gestione accentrata (per i quali non è obbligatoria l’apertura di un deposito titoli) che vengono immessi nel deposito titoli in base ad accordi tra l’intermediario finanziario e il cliente.
– Solo con riferimento al deposito di maggiore ammontare devono essere complessivamente considerati anche gli importi raggiunti dagli altri depositi (la circolare contiene un esempio).
– Nel caso in cui i depositi di titoli abbiano una diversa periodicità di rendicontazione, occorre confrontare il valore raggiunto dal deposito al termine del periodo di rendicontazione con il valore raggiunto dagli altri depositi alla stessa data, ancorché in relazione a detti depositi non si proceda alla rendicontazione (la circolare contiene più esempi numerici).
– Nell’ipotesi in cui il fiduciante intrattenga presso lo stesso intermediario un rapporto per il tramite della società fiduciaria e un rapporto in nome proprio non deve essere operato il cumulo dei depositi in quanto gli stessi non risultano intestati al medesimo soggetto.
– Se in valuta estera, i titoli devono essere valorizzati in base al cambio dell’ultimo giorno del periodo certificato dalla comunicazione relativa al deposito titoli.
– Con riferimento alla decorrenza delle nuove misure, che può farsi riferimento alla data di chiusura del periodo rendicontato.
– Anche ai fini della determinazione dell’acconto, pari al 95%, da versare entro il 30 novembre 2011, occorre tener conto della riliquidazione da effettuare entro il 31 ottobre. Qualora l’acconto versato entro il 30 novembre 2010 non possa essere interamente scomputato dai versamenti effettuati nel corso del 2011, il credito vantato può essere portato in diminuzione, oltre che dalle rimanenti rate di ottobre e dicembre, anche dal versamento dell’acconto da effettuare entro il 30 novembre 2011.