Imposta sulla pubblicità: il comune può procedere alla rettifica entro 2 anni
(Cassazione, sezione tributaria, Sentenza 18.2.2011 n. 3941)
Il Comune di Milano in data 15.07.04 depositava appello avverso la sentenza n. 100/41/03 della Commissione Tributaria Provinciale, sez. 41, del 20.03.03 che accoglieva il ricorso della società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Con sede legale in Roma, compensando le spese di giudizio. La Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Aveva proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento n. 47926 del 31.05.2002 per un totale di Euro 40.552,13 con il quale il Comune di Milano aveva accertato per l’anno 2000, l’inesatto pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità. La ricorrente affermava, con il suo ricorso di aver effettuato in data 27.01.2000 il pagamento della prima rata dell’imposta di pubblicità in relazione ai mezzi pubblicitari dalla stessa esposti nel territorio del Comune di Milano, secondo quanto previsto dalla L. n. 507 del 1993. Eccepiva la decadenza e/o prescrizione del Comune dal potere di accertare e/o rettificare la dichiarazione di pubblicità, perché l’avviso di accertamento era stato notificato oltre il termine di due anni dalla data di pagamento (27 gennaio 2000 – prima rata), decadenza riconosciuta dai primi giudici. Il Comune di Milano con il suo appello chiede che questa Commissione dichiari inammissibile il ricorso ed in ogni caso respingerlo, con vittoria di spese diritti ed onorari con le seguenti motivazioni.