Imprenditore prossimo al fallimento non commette reato di omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29616 del 25 luglio 2011, ha affermato che “il reato di omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali è una forma particolare di appropriazione indebita e, di conseguenza, per il suo perfezionamento, è necessaria l’effettiva corresponsione della retribuzione ai dipendenti”. L’esborso delle somme dovute ai dipendenti, infatti, è un presupposto indefettibile della fattispecie criminosa e deve essere provato dalla pubblica accusa con documenti, testimoni o gravi, precisi, concordanti indizi. Nel caso di specie l’imputato aveva dedotto che, per il suo stato di insolvenza, non era stato nella condizione di pagare i lavoratori asserendo che la società era fallita ed i dipendenti si erano insinuati nel passivo fallimentare. La Suprema Corte – sebbene ritiene inconferente la circostanza che la società di cui l’imputato era legale rappresentante non fosse in bonis poichè l’imprenditore, non fallito personalmente, ben poteva pagare la somma dovuta con le sue personali risorse finanziarie – ha accolto tale tesi difensiva annullando la sentenza dei giudici di Appello ritenuta lacunosa nella parte istruttoria e motivazionale.