Impresa in un giorno: per il Ministero comunicazione delle assunzioni entro 5 giorni
Il Ministero, con lettera circolare 20 aprile 2010, ritiene che
l’assunzione di lavoratori nel giorno di costituzione dell’azienda che
usufruisce del nuovo servizio “Com.Unica” rientri in un’ipotesi di
forza maggiore, con la conseguenza che la ditta neo costituita può
comunicare al Centro per l’impiego l’inizio dei rapporti di lavoro
entro cinque giorni, e non entro il giorno antecedente
La comunicazione preventiva di assunzione
Il nuovo art. 9 bis della legge 608/96, come riformulato dall’art.
1, comma 1180 della legge 296/06, ha imposto alle aziende che intendano
assumere svariate categorie di lavoratori e collaboratori di inviare
una comunicazione preventiva di assunzione al Centro per l’impiego, che
ha efficacia anche nei confronti degli Istituti previdenziali (comma 6
dell’art. 4 bis del D.lgs. 181/00). Non è il caso di soffermarsi sulle
note ragioni, connesse ad esigenze di contrasto all’impiego di
manodopera irregolare, che hanno indotto il Legislatore a restringere
il termine per effettuare la comunicazione, che in precedenza poteva
essere effettuata entro cinque giorni. Invece, è necessario rammentare
come la nuova disciplina delle comunicazioni di assunzione abbia
contemplato due ipotesi derogatorie della regola descritta, al fine di
temperarne il rigore, ove emergano esigenze aziendali degne di tutela.
Ci si riferisce ai seguenti casi (cfr. Note ministeriali nn. 440/2007 e
4746/2007):
a) assunzione d’urgenza per esigenze produttive: in
questo caso il datore di lavoro può comunicare l’assunzione entro i
cinque giorni successivi, salvo l’invio entro il giorno antecedente
della comunicazione sintetica provvisoria, consistente nella
trasmissione dei dati relativi all’inizio delle prestazioni ed alle
generalità delle parti del rapporto di lavoro;
b) assunzione per
cause di “forza maggiore”: in questo caso il datore di lavoro può
comunicare l’assunzione il primo giorno utile successivo, senza
l’obbligo di una preventiva comunicazione sintetica. Ciò in quanto
l’evento è di natura imprevedibile, cioè tale da rendere non solo
improcrastinabile l’assunzione, ma anche impossibile la sua previsione
nel giorno precedente.
Il Ministero, nelle note suindicate aveva
chiarito che la prima deroga ricorre in tutti quei casi in cui il
datore di lavoro non è in condizione di effettuare una comunicazione
ordinaria (ad es. non dispone per tempo di tutti i dati) ma, per
ragioni produttive, non può rinviare l’assunzione. In questi casi, il
Ministero aveva affermato che incombe sul datore di lavoro la prova
della sussistenza di esigenze produttive che non consentano di
procrastinare neppure di un giorno l’assunzione.
La seconda deroga
(comunicazione non preventiva ma contestuale o successiva) soccorre
solo in caso di “forza maggiore”, vale a dire allorché il datore di
lavoro sia in grado di dimostrare non solo che l’assunzione non poteva
essere procrastinata, ma anche che non era possibile prevederla il
giorno prima.
I chiarimenti ministeriali
Con l’entrata in vigore del sistema Com.Unica, attenti operatori
(cfr. Nota della Direz. Prov.le di Modena del 6/4/2010, inviata al
Ministero) avevano segnalato la criticità connessa alla comunicazione
anticipata da inviare al Centro per l’Impiego, in riferimento a quelle
imprese che, iniziando l’attività, intendano assumere immediatamente
lavoratori. Invero, in detti casi le aziende non sono ancora in
possesso di tutti i dati da inoltrare al Servizio competente, primo tra
tutti il codice fiscale, il quale è attribuito solo dopo la
trasmissione dell’altra comunicazione (“Com.unica”).
In riscontro
alla segnalazione, il Ministero (v. anche Nota del 16/4/2010) ha
ritenuto che le imprese che abbiano necessità di impiegare personale
fin dal giorno della loro costituzione possano avvalersi dell’ipotesi
derogatoria della forza maggiore, sopra descritta, e possano
conseguentemente effettuare la prescritta comunicazione di assunzione
entro cinque giorni dalla stessa assunzione. In tal caso, specifica il
Ministero, la prova della forza maggiore è agevolmente desumibile dalla
coincidenza della data indicata nella “comunicazione unica d’impresa”
con quella successivamente comunicata al Centro per l’impiego
competente quale data d’inizio della prestazione di lavoro. Resta
fermo, tuttavia, avverte il Ministero, l’obbligo di consegna, nel
giorno stesso di assunzione, del contratto individuale di lavoro, ai
sensi dell’art. 4 bis, D.lgs. 181/00, pena la sanzione prevista.
La
conseguenza che deriva dall’impostazione ministeriale è il non
assoggettamento alle sanzioni amministrative previste dalla legge, tra
cui la temibile “maxisanzione” di cui all’art. 36 bis della legge
248/06, delle aziende che incorrano nei casi descritti.
Sembra di
capire dall’assunto dell’amministrazione che nelle fattispecie indicate
si debba prescindere dalla prova, da parte del datore di lavoro,
dell’effettiva ricorrenza della forza maggiore nel caso concreto- per
la quale ipotesi, peraltro, il Dicastero aveva previsto la
comunicazione entro il primo giorno utile e non entro cinque giorni: v.
note ministeriali nn. 440/2007 e 4746/2007 cit.-, e che la necessità di
assumere personale sin dal giorno della costituzione dell’impresa sia
rimessa ad una scelta aziendale di carattere discrezionale.