Imprese “estinte” con la cancellazione dal registro delle imprese
Per effetto della riforma del diritto societario, introdotta dal Dlgs.
n. 6/2003, le società, anche quelle di persone, si estinguono
definitivamente con la cancellazione dal registro delle imprese. È
quanto affermano le Sezioni unite civili della Cassazione con la
pronuncia n. 4062 del 22 febbraio scorso.
L’art. 2495, secondo comma, cod civ., come modificato dall’art. 4 del D.lgs. n. 6/2003 è norma innovativa – osserva la Corte – e
ultrattiva che in attuazione della legge di delega, disciplina gli
effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e
cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in
vigore (1° gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione, in
conseguenza dell’indicata pubblicità e quella contestuale alle
iscrizioni delle stesse cancellazioni per l’avvenire e riconoscendo,
come in passato, le azioni dei creditori sociali nei confronti dei
soci, dopo l’entrata in vigore della norma, con le novità previste agli
effetti processuali per le notifiche intrannuali di dette citazioni, in
applicazione degli artt. 10 e 11 delle Preleggi e dell’art. 73, ultimo
comma, Cost.
Prima dell’introduzione della riforma l’orientamento
giurisprudenziale era favorevole ad una interpretazione del codice che
disponeva per la prosecuzione della capacità giuridica e della
soggettività delle società commerciali anche dopo la cancellazione
della iscrizione nel registro delle imprese e dopo il loro scioglimento
e la successiva liquidazione del patrimonio sociale. Tale orientamento
garantiva soprattutto i creditori con l’affermazione del permanere di
una soggettività attenuata e di una limitata prosecuzione della
capacità processuale della società la cui iscrizione era stata
cancellata.