Impugnabili gli atti anche se non elencati dalla legge
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta =agli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PAOLINI Giovanni – rel. =residente, Dott. MERONE Antonio – Consigliere, Dott. MARIGLIANO Eugenia – = Consigliere, Dott. CHIARINI Maria Margherita – =onsigliere, Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere, ha pronunciato =a seguente:
sentenza
sul ricorso =roposto da:
ITALCOGIM =ENDITE s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via Monte delle =ioie 24, presso l’Avv. Roberto Modena, che lo rappresenta e difende =iusta delega in atti insieme all’Avv. Dominici Remo;
– ricorrente =
Contro
C.F., =lettivamente domiciliato in Pontecorvo, via Marco Tullio Cicerone presso =’Avv. Iannarelli Davide;
– intimato =/SPAN>
avverso la =entenza del Tribunale di Cassino n. 210/05 del 15 febbraio =005;
Udita la =elazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 settembre =007 dal Presidente relatore Dr. Giovanni Paolini;
Udito l’avv. =oberto Modena per la ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
Udito il =.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Nardi =incenzo, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Svolgimento =el processo
Il Tribunale =i Cassino, con la sentenza di cui in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’appello prodotto dalla ITALCOGIM VENDITE =.p.a. avverso una sentenza resa dal Giudice di pace di Pontecorvo =ella vigenza del D.L. 6 febbraio 2003, n. 18 e prima della =romulgazione della L. 7 aprile 2003, n. 63, recante la relativa =onversione, su causa di valore non eccedente gli Euro 1.100,00 riguardante =apporto giuridico scaturito da contratto (di somministrazione di =as) concluso secondo le modalità di cui all’art. 1342 cod. civ..
Il Tribunale =a ancorato la così adottata statuizione al rilievo che, =enuto conto del come sopra evidenziato valore della vertenza discussa ed =ltresì del dato che la decisione di primo grado appellata risultava = intervenuta in processo istituito in epoca anteriore al 10 =ebbraio 2003, nella fattispecie dovesse ritenersi applicabile la =isciplina di cui all’art. 113 cod. proc. civ. nella stesura precedente =lla riforma introdotta dal D.L. n. 18 del 2003, cit., alla =tregua della quale le sentenze del genere di quella contestata, da =ntendersi comunque pronunciata secondo equità, erano passibili, non =ià di appello ma, soltanto di ricorso per cassazione, posto che ai =ensi del ripetuto D.L. 6 febbraio 2003, n. 18, art. 1 come =onvertito nella L. n. 63 del 2003, cit., l’appellabilità delle =entenze del genere detto era prevista esclusivamente per il caso che =sse inerissero a giudizi instaurati con citazione notificata dal =0 febbraio 2003.
La ITALCOGIM =ENDITE s.p.a. ricorre, con due motivi, per la cassazione della =entenza di secondo grado dianzi menzionata ed ha depositato memoria illustrativa delle censure articolate per suffragare il =roposto gravame.
La parte =ntimata, cui il ricorso è stato ritualmente e tempestivamente =otificato, si è astenuta da ogni attività difensiva in questa =ede.
La causa, =nizialmente rimessa per la decisione in camera di consiglio a mente dell’art. =75 c.p.p., è stato poi rinviata alla udienza =ubblica nella rilevata novità, all’epoca, della problematica posta =on il ricorso.
Motivi della = decisione
La ITALCOGIM =ENDITE s.p.a., con il primo mezzo di ricorso, chiede che la =entenza impugnata venga cassata siccome inficiata da “violazione e =alsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., del D.L. 8 febbraio 2003, =. 18, art. 1, della L. 7 aprile 2003, n. 63 art. 1 e allegato, =onchè della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 15, per avere il =ribunale dichiarato inammissibile l’appello avverso una sentenza =ronunciata in una causa di valore inferiore ad Euro 1.100,00 =orrettamente resa secondo diritto in vigenza del D.L. 8 febbraio 2003, n. 18 =rt. 360 c.p.c., nn. 3 e 4)”: più specificamente, sostiene che, =iusta il disposto della L. n. 400 del 1988, cit., art. 15, comma 5, =a modifica del detto D.L. n. 18 del 2003 recata dalla relativa =egge di conversione è diventata efficace soltanto dal giorno =uccessivo a quello della pubblicazione di tale legge (quindi, dall’8 =prile 2003), sicchè al momento della pronuncia della sentenza di =rimo grado operava il dettato originario del D.L. n. 18, dianzi menzionato, che imponeva al giudice di pace di giudicare =econdo diritto le cause “derivanti da rapporti giuridici relativi a = contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. =342 c.c.” (quale quello oggetto del giudizio).
La società =icorrente, poi, con il secondo mezzo di gravame, chiede la cassazione =ella sentenza contestata denunciando evidenziarsi in essa =violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. per avere il Giudice =i secondo grado erroneamente ritenuto ricorribile per =assazione una sentenza espressamente qualificata come resa secondo diritto =rt. 360 c.p.c., nn. 3 e 4)”.
Il ricorso =a accolto.
In =roposito, è sufficiente evidenziare che questa Corte Suprema, con una =erie di sentenze (cfr., al riguardo, ex aliis, Cass. Sez. 3^ civ., =ent. n. 13042 del 4 giugno 2007, id., sent. n. 14892 del 28 giugno =007), ha enunciato il principio, condivisibile, per il quale nella =igenza del D.L. 8 febbraio 2003, n. 18, che, novellando il =recedente dettato dell’art. 113 cod. proc. civ., ebbe a stabilire che =l giudice di pace dovesse decidere secondo diritto (e non =econdo equità, come antecedentemente) le cause di valore non =ccedente gli Euro 1.100,00 concernenti rapporti giuridici relativi a =ontratti conclusi con le modalità di cui all’art. 1342 cod. civ., =e sentenze rese dal giudice detto sulle cause riguardanti i rapporti considerati vigente il testo normativo del 2003 citato =evono intendersi rese tutte secondo diritto, e, perciò, =ppellabili, indipendentemente dal momento della istituzione dei giudizi =ei quali sia intervenuta la relativa pronuncia, nella non =iferibilità a tali sentenze, ratione temporis, della disposizione della =. 7 aprile 2003, n. 63, di conversione, con modifiche, del =ipetuto D.L. n. 18 del 2003, che ha limitato alle vertenze instaurate a =artire dal 10 febbraio 2003 la introdotta novellazione dell’art. =13 c.p.c..
Alla stregua = dell’enunciazione riportata, dalla quale non vi è ragione =i discostarsi nella definizione della causa in discorso, la declaratoria dell’inammissibilità dell’appello della =iscussa sentenza del giudice di pace resa dal tribunale con la =entenza qui contestata va ritenuta non conforme a diritto e, perciò, =enz’altro meritevole di cassazione.
In =ccoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con =invio della causa, per l’esame del merito e per il regolamento =elle spese, anche, della presente fase processuale di =egittimità, dinanzi al Tribunale di Cassino (in composizione diversa da =uella che ha reso la decisione annullata).
Per =uesti motivi
la =orte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la =ausa dinanzi al Tribunale di Cassino (in composizione diversa da =uella che ha reso la pronuncia annullata), demandando al designato =iudice del rinvio il regolamento delle spese, anche, della presente =ase processuale di legittimità.
Così =eciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della =orte Suprema di Cassazione, il 28 settembre =007.
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[1] Art. 19 del =’lgs 546/1992, Atti impugnabili e oggetto del ricorso =/SPAN>
1. Il ricorso può essere proposto avverso:
a. l’avviso di accertamento del tributo;
b. l’avviso di liquidazione del tributo;
c. il provvedimento che irroga le sanzioni;
d. il ruolo e la cartella di pagamento;
e. l’avviso di =ora;
f. gli atti =elativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 3; =/SPAN>
g. il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, =anzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti; =/SPAN>
h. il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande =i definizione agevolata di rapporti tributari;
i. ogni altro =tto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti =lle commissioni tributarie.
2. Gli atti =spressi di cui al comma 1 devono contenere l’indicazione del termine =ntro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione =ributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai =ensi dell’art. 20.
3. Gli atti =iversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno =egli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo =er vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente =mpugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo.
[2] Art. 113 =pc Pronuncia secondo diritto.
Nel =ronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo =he la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità =c.c. 1226, 1349, 1733, 1736, 1749, 2045, 2047; c.p.c. 409, 456, =22; disp. att. c.p.c. 119].
Il giudice =i pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede =illecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi = contratti conclusi secondo le modalità di cui all’articolo =342 del codice civile.
[3] Art. =342. Contratto concluso mediante moduli o =ormulari.
Nei =ontratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari [c.c. =370], predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati = rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario =ualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non =ono state cancellate [c.c. 1469-bis].
Si osserva =noltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente =c.c. 1341].