Impugnabilità estratti ruolo equitalia
Noiconsumatori.it: finalmente i cittadini potranno tornare a chiedere giustizia e difendersi dalle esecuzioni di equitalia.
Pisani: il tempo è un grande giudice ! Dedichiamo questa bella pagina di giustizia a tutte le vittime del sistema delle errate riscossioni e della negata giustizia che hanno subito danni incalcolabili e perso i loro diritti
Fortunatamente anche le Sezioni Unite della cassazione , come da sempre sostenuto ed eccepito dall’avv angelo pisani presidente di Noiconsumatori , confermano che il contribuente ha sempre il diritto di difendersi anche contro l’estratto ruolo che per qualcuno non era contestabile :Sezioni Unite, n. 19704/2015, con cui, componendo il relativo contrasto, è stato enunciato il seguente: “E’ ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.
Angelo Pisani