Imu: Caf in allarme, “è di nuovo caos scadenze”
Allame dei Caf per la gestione dell’assistenza ai contribuenti per il saldo Imu di dicembre. “ncora una volta si fissano le scadenze senza fare i conti con quella fondamentale per i contribuenti: il 16 dicembre” dichiara Valeriano Canepari della Consulta dei Caf, secondo cui in soli sei giorni (dal 9 al 16 dicembre) i centri di assistenza fiscale dovrebbero reperire le delibere di oltre 8000 Comuni, esaminare le aliquote fissate, le detrazioni e i regolamenti per verificare le scelte adottate, predisporre le procedure di calcolo, i modelli di pagamento e fornirli ai contribuenti cha hanno dato mandato ai Caf in tempo utile per effettuare il versamento e non incorrere in sanzioni.
Il DL 102/2013 – spiega in una nota la Consulta dei Caf – ha previsto un ulteriore slittamento della deliberazione del Bilancio da parte dei Comuni al 30 novembre e la pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni oltre che dei regolamenti dell’IMU nel sito istituzionale del Comune entro il 9 dicembre 2013. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di equiparare all’abitazione principale gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, con criteri e modalità definiti a livello comunale. Ad oggi i Caf hanno acquisito 4602 delibere pubblicate sui siti istituzionali dei Comuni, pari al 56% del totale, ma rimangono evidentemente “provvisorie” in quanto i Comuni hanno ancora facoltà di rivederle entro il 30 novembre, in base anche al Bilancio di previsione.
“Al netto dell’incognita sulla prima casa – prosegue la nota – sono oltre 4 milioni di contribuenti che il sistema dei Caf ha assistito per il versamento della prima rata IMU e che quindi sicuramente si rivolgeranno ai Caf per il saldo di dicembre”.
Due le possibili soluzioni avanzate dalla Consulta dei Caf: un emendamento che dovrebbe essere recepito in un D.L. successivo alla conversione in legge del D.L. 102/2013, che consideri il pagamento “tempestivo” – quindi non sanzionabile in virtù dell’applicazione del principio di “non colpevolezza per obiettive condizioni di incertezza” – se questo viene effettuato entro il 7 febbraio 2014. In questo modo si potrebbero tutelare i contribuenti senza modificare gli effetti del gettito che rimarrebbe per competenza dell’anno 2013.Seconda ipotesi – già utilizzata in passato in casi simili – è quella di consentire che il pagamento venga effettuato prendendo a riferimento le aliquote e i regolamenti in vigore nell’anno 2012, rinviando ad un successivo momento il calcolo dell’imposta effettivamente dovuta in base alle deliberazioni dei Comuni per l’anno 2013. Tale soluzione può portare, in taluni casi, ad effettuare versamenti di imposta in eccesso con la conseguente necessità di procedere a successiva istanza di rimborso. (AGI)