In caso di soccombenza dell’assistito l’avvocato ha diritto al compenso
Il difensore ha diritto al compenso per l’attività di difesa, anche quando la vertenza si concluda con la soccombenza del cliente.
Per il Supremo Collegio il Tribunale «ha illegittimamente disatteso il principio per cui il difensore ha diritto al compenso per l’attività di difesa, anche quando la vertenza si concluda con la soccombenza del cliente, ed è incorso in illogica motivazione, nella parte in cui ha del tutto respinto la domanda di liquidazione del compenso, sulla sola premessa che la somma richiesta appariva sproporzionata rispetto a quella che il Condominio era stato condannato a pagare alla controparte.
La premessa avrebbe potuto giustificare, tutt’al più, la riduzione, anche ai minimi tariffari, del compenso richiesto, ma non l’integrale rigetto della domanda».
Precisano, altresì, i Giudici di legittimità per quanto concerne l’importo della liquidazione occorre «avere riguardo non solo avere riguardo non al solo importo dell’eventuale condanna della parte difesa, all’esito del giudizio, ma (anche) all’importo maggiore originariamente preteso dalla controparte, in quanto la differenza fra l’uno e l’altro manifesta, o può manifestare, l’utilità e il pregio dell’attività difensiva».