In città autovelox fisso solo sulla grande viabilità
No agli autovelox fissi in centro abitato, a meno che non siano posizionati sulle strade urbane di scorrimento. E’ quanto ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 6 aprile 2011, 7872 con la quale viene bocciata la tesi, sostenuta dai giudici territoriali, secondo la quale la discrezionalità del prefetto si dovrebbe estendere anche alla tipologia di strada sulla quale installare tali apparecchiature.
L’articolo 2, lett. d), del Codice della Strada, stabilisce i requisiti per determinare le “strade urbane di scorrimento”, ovvero strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
Queste sono le caratteristiche che deve possedere una strada per permettere al Comune di posizionare un autovelox fisso e considerare valido il rilevamento dell’infrazione e, successivamente, la sanzione amministrativa. Di conseguenza, tutte le multe rilevate tramite postazioni fisse in strade che non presentano tali caratteristiche, sono da considerare annullabili.
Secondo il giudice di legittimità, la discrezionalità del prefetto nel determinare i tratti di viabilità ordinaria su cui autorizzare postazioni fisse, non presidiate da agenti, di rilevamento velocità non può estendersi anche alla tipologia di strada, già individuata dall’art. 4 della legge 168 del 2002; all’interno dei centri abitati il tipo di strada è limitato ai viali di scorrimento.