In due sul motorino: la scarsa stabilità del mezzo non basta ad addebitare al trasportato il concorso di colpa nell’incidente
Viaggiano in due sul motorino omologato per uno e
il trasportato s’infortuna seriamente in un incidente. Ma l’infrazione
al codice della strada non basta ad addebitare metà della
responsabilità al passeggero “abusivo”: bisogna verificare la dinamica
del sinistro. Lo precisa la sentenza 8366/10, emessa dalla terza
sezione civile della Cassazione.
Il caso
E’ stato accolto, contro le
conclusioni del pm, il ricorso dell’infortunato. L’indebita presenza di
una seconda persona a bordo rende il mezzo più instabile: tanto basta
al giudice del merito per determinare al 50 per cento l’incidenza nel
sinistro della condotta colposa del danneggiato. Manca, però, la
motivazione sull’efficienza causale. Il motorino va sbattere contro il
guard-rail dopo che il conducente è stato abbagliato dai fari di
un’auto non identificata. La sentenza rileva solo la presenza vietata
sul ciclomotore, senza chiarire come il passeggero abbia influito sulla
perdita di equilibrio. Il trasportato, oltre alle conseguenze
dell’incidente, lamenta l’inadeguatezza delle cure prestategli
nell’immediatezza (tanto da rendere poi necessaria l’amputazione di un
arto). Ma non pone la questione della correttezza del danno liquidato
al 50 per cento (la Corte d’appello, fra l’altro, non spiega come sia
arrivata a quantificare l’apporto causale colposo). Eppure, quando ci
sono più cause per un danno solo, la condotta del danneggiato che
concorre al verificarsi di una sola di esse giustifica secondo
l’articolo 1227 del codice civile una riduzione proporzionale del
risarcimento, che tuttavia va rapportata a quella specifica concausa e
non all’evento lesivo finale. La decisione del giudice del merito,
invece, potrebbe avere in astratto conseguenze paradossali: se ad
esempio l’infortunato si fosse procurato il danno da solo, egli,
secondo l’impostazione della Corte d’appello, non avrebbe potuto
ottenere alcun risarcimento nonostante l’accertata responsabilità
dell’ospedale che non l’ha curato a dovere.