In materia di contratto di somministrazione di energia elettrica, incombe al gestore dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura
In materia di contratto di somministrazione di energia elettrica, incombe al gestore dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura (cfr., ex pluribus, Cassazione civile, sez. III, 2 dicembre 2002, n. 17041). Detto principio trova maggiore conferma nell’ipotesi in cui il consumatore, in mancanza del contatore, non abbia alcun mezzo per misurare e quantificare il proprio pregresso consumo energetico. Pertanto, qualora la società elettrica non permetta all’utente di accertare la conformità delle fatture al contatore per averlo sostituito, – senza il suo consenso e senza la sua presenza, – al momento stesso del rilevamento, deve dimostrare che gli importi indicati nelle fatture corrispondano ai dati del contatore.
Avv. Federica Malagesi
Ufficio del Giudice di Pace di Tivoli
SENTENZA
Emessa dal Giudice di Pace Dr. Giacomantonio Russo nella causa civile iscritta al R.G. n. 1284/06TRATIZIA, elettivamente domiciliata in Tivoli, via …, presso lo studio del Dr. …, che la rappresenta e difende giusta delega a margine dell’atto di citazione, – attrice –
E
ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Guidonia, via …., presso lo studio dell’Avv. …, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof.ri …, … e… , che la rappresentano e difendono in virtù di delega in calce della comparsa di costituzione e risposta; -convenuta-
OGGETTO: inadempimento contrattuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19.10.06, TIZIA conveniva in giudizio
Esponeva l’attrice di avere sempre pagato gli importi a lei addebitati per i consumi di energia relativi alla propria utenza; che nei primi mesi del 2006 riceveva dall’ENEL due successive bollette di conguaglio, per consumi non precedentemente fatturati.
In particolare, con la fattura n. ……..031 del 26.10.2006, immediatamente pagata dall’attrice, le veniva richiesto un primo conguaglio, di € 41,28, per il periodo compreso tra la penultima rilevazione del consumo, avvenuta in data 14.03.03, e l’ultima rilevazione, effettuata in data 26.01.06.Successivamente, riceveva la fattura n. ……..032 del 04.04.2006, relativa ad un ulteriore conguaglio di € 1.160,11 per consumi non precedentemente fatturati, relativi al periodo tra il 14.03.03 e l’11.03.06, data in cui veniva effettuata nuova lettura sul contatore dell’attrice, in occasione della sostituzione di quest’ultimo.
Riferendosi i due conguagli ad un periodo di tempo sostanzialmente coincidente, l’attrice contestava immediatamente l’importo del secondo conguaglio ma, ciononostante, riceveva dall’Enel due solleciti di pagamento ed il preavviso di riduzione di potenza dell’energia elettrica, con conseguente necessità di addivenire al presente giudizio, in cui l’attrice contesta l’irregolarità del primo conguaglio per essere stato calcolato su consumi presunti e non effettivi, e quella del secondo conguaglio, per le illegittime modalità in cui è avvenuto, al momento della sostituzione del contatore della luce, il cui asporto non consente di determinare con prova certa la corrispondenza delle somme richieste con quelle effettivamente registrate.
Si costituiva la società convenuta, contestando integralmente la domanda attorea, deducendo, in particolare, la correttezza delle fatturazioni eseguite e l’infondatezza del risarcimento richiesto.
In istruttoria venivano prodotti documenti; precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 19.06.07.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e va accolta, sia pure con le limitazioni di cui a seguito.
Occorre brevemente ricordare che tra le parti è corrente un contratto di appalto avente per oggetto la somministrazione di energia elettrica e che, per accordi convenzionali che non vengono contestati dalle parti, il pagamento della prestazione avviene periodicamente, mediante addebito di una somma per il consumo presuntivo del periodo, salvo eventuale comunicazione, da parte dell’utente, dell’effettivo consumo rilevato dal contatore e successiva rilevazione del consumo effettivo da parte della società erogante l’energia elettrica.
La comunicazione, da parte dell’utente, della lettura, è un mero onere, il cui inadempimento determina solamente la necessità di pagare l’eventuale conguaglio in caso di rilevamento di consumo superiore a quello preventivato.
Allo stesso modo, la società elettrica ha l’onere di effettuare periodicamente il rilevamento effettivo del consumo per accertare la presenza di eventuali conguagli per consumi superiori a quelli preventivati o di eventuali crediti dell’utente, per aver pagato consumi superiori a quelli effettivi, onere che secondo l’Autorità Garante per l’Energia la società erogatrice dovrebbe svolgere con una cadenza non inferiore ad un anno.Il consumo effettivo dell’energia può essere calcolato solo mediante la lettura del contatore: ne consegue l’importanza basilare del contatore al fine della quantificazione del corrispettivo contrattuale.
L’utente, infatti, può contestare gli addebiti fatturati solo se accerta un rilevamento superiore a quanto indicato dal contatore, dovendo, in mancanza, accollarsi il pesante onere probatorio di dimostrare il malfunzionamento dell’apparecchio.
Nel caso di specie, l’attrice contesta le due fatture di conguaglio inviatele sul presupposto di una erronea rilevazione del consumo, ma non è in grado di verificare il consumo indicato nel contatore per essere stato il medesimo sostituito con altro più moderno al momento della rilevazione.Risulta quindi di basilare importanza stabilire a chi spetti, nel caso concreto, l’onere probatorio relativo alla quantificazione di energia addebitata all’attrice.
In analoga materia relativa a contratto di somministrazione di utenza telefonica la giurisprudenza ha stabilito che incombe al gestore dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura (cfr., ex pluribus, Cassazione civile, sez. III, 2 dicembre 2002, n. 17041), principio che appare, nel caso di specie, anche piuttosto ovvio, non avendo il consumatore, in mancanza del contatore, alcun mezzo per misurare e quantificare il proprio pregresso consumo energetico.Pertanto, la società elettrica, che non ha permesso all’attrice-utente di accertare la conformità delle fatture al contatore per averlo sostituito, – senza il suo consenso e senza la sua presenza, – al momento stesso del rilevamento, deve dimostrare che gli importi indicati nelle fatture per cui è causa corrispondano ai dati del contatore.
In proposito si osserva, in primis, che appare del tutto dubbia l’efficacia probatoria del dato riportato dal contatore nella fotografia depositata in atti, sia per mancanza di data certa del documento, sia per la circostanza che l’apparecchio, successivamente al distacco, potrebbe essere stato manipolato o essersi danneggiato durante il trasporto. Proprio al fine di evitare tali contestazioni, l’Autorità Garante per l’Energia, all’art. 11, comma 11.2, della Deliberazione 28.12.1999, nell’ipotesi del tutto analoga di sostituzione del gruppo di misura a causa di un guasto, stabilisce che tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive.Inoltre, nel caso di specie la predetta corrispondenza di dati appare completamente smentita dalla documentazione prodotta dalla società convenuta, la quale deposita la fotografia di un apparecchio con numero di codice “… …
Pertanto, non solo non risultano provate le pretese creditorie della società convenuta ma, in base alla documentazione depositata, appare legittimo ritenere sussistere un errore nella rilevazione del consumo, con conseguente illegittimità della fattura n. ……..032 del 04.04.2006. Allo stesso modo deve ritenersi illegittima la fattura n. ………031 del 26.10.2006, trattandosi di un conguaglio basato su dati presuntivi e non successivamente dimostrati dal fornitore.
Riguardo alla richiesta di risarcimento del danno esistenziale si osserva quanto segue.
Sulla base delle recenti pronuncie giurisprudenziali va senza dubbio riconosciuto il danno non patrimoniale sofferto da un utente a causa del disservizio generato dal proprio gestore, tenendo conto dell’arrecato stato di sofferenza in cui l’utente dei pubblici servizi versa, a fronte del comportamento non conforme alle regole dalla correttezza, dei gestori del servizio, pubblici o privati.La giurisprudenza, ormai maggioritaria, riconosce la risarcibilità di questa peculiare tipologia di danno ritenendo la immediata precettività dell’art. 2 della Costituzione. Dunque ogni proiezione della persona nella realtà sociale, che sia in connessione con i diritti inviolabili dell’uomo, assurge al rango di diritto soggettivo tutelabile in via risarcitoria.
Peraltro, la Cassazione ha affermato che il risarcimento del danno esistenziale va riconosciuto sulla base della stessa disposizione di cui all’articolo 2059 del codice civile. Infatti, la ritenuta natura immediatamente precettiva del citato articolo 2 della Costituzione, consente di rispettare il requisito richiesto dallo stesso articolo 2059 c.c. laddove prescrive la non risarcibilità del danno non patrimoniale salvo i casi previsti eccezionalmente dalla legge.
A seguito del segnalato orientamento giurisprudenziale non è più necessario ricorrere alla lettura forzata dell’articolo 2043 c.c. per aggirare l’ostacolo posto dall’articolo 2059 c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 4 ottobre 2005, n. 19354; Cass. Civ., Sez. III, 12 febbraio 2004, n. 2698; Cass. Civ. Sez., III, 31 maggio 2003, n. 8827-8828).
Ne deriva la natura “tipica” del danno esistenziale, nel senso che è connesso, in ogni caso, alla lesione di un interesse ritenuto meritevole di tutela dalle norme costituzionali poste a garanzia della persona. Il danno patrimoniale è, invece, “atipico” in quanto, ex art. 2043 c.c. consegue alla lesione di un qualsiasi interesse meritevole di tutela.Causa la natura essenzialmente giurisprudenziale, la definizione del concetto di danno esistenziale è imprecisa. Si parla, infatti, di danno esistenziale come ogni modificazione peggiorativa della sfera personale del soggetto, come pregiudizio alla vita quotidiana a seguito della rinuncia forzosa alle proprie abitudini, come danno alle attività realizzatrici non reddituali della persona, perturbamento dell’agenda quotidiana a seguito dell’impedita attuazione di quanto programmato o sperato.
In merito all’onere della prova di tale danno la Corte di Cassazione, inoltre, precisa che il danno esistenziale, ma, soprattutto, i fatti in cui esso si compendia, va sempre ed ineluttabilmente allegato dal danneggiato, nel senso che, se manca l’allegazione, il Giudice non potrà ritenere verificati fatti tali da integrare il danno esistenziale, in quanto detta fattispecie di danno necessita imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l’alterazione delle sue abitudini di vita.
Ed, infine, il danno esistenziale deve essere oggetto di prova, che, a parere della Suprema Corte, può essere fornita mediante testimonianza ovvero con altri mezzi istruttori, con cui venga dimostrato il concreto cambiamento che l’illecito ha comportato in senso peggiorativo nella qualità di vita del danneggiato (Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 6572 del 24 marzo 2006).
Per detti motivi, va rigettata la richiesta di risarcimento danni non patrimoniali, perché genericamente formulata e, comunque, non provata.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Tivoli, definitivamente pronunziando, dichiara l’illegittimità delle fatture n. ……..031 del 26.10.2006 e n. ………..032 del 04.04.2006;
dichiara inoltre TIZIA non tenuta al pagamento delle predette fatture e, per l’effetto, condanna la società convenuta a restituire la somma di € 41,28 versata per la fattura n. ……….031.
Condanna
Così deciso in Tivoli
Il Giudice di Pace
Dr. Giacomantonio Russo
Depositata il 12.07.07
Corte di Cassazione Sezione 3 civile
02.12.2002, n. 17041
La bolletta è infatti un atto unilaterale di natura meramente contabile (Cass. 17 febbraio 1986 n. 847).
l’obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore centrale, non può risolversi in un privilegio probatorio, basato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta.
L’utente ha infatti un diritto di contestazione e di controllo e l’ente è tenuto a dimostrare sia il corretto funzionamento del contatore centrale, sia la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura. In particolare producendo la documentazione del traffico telefonico relativo all’utenza.
Se tale documentazione (come nella specie) non è stata fornita, l’utente ha prova libera della contestazione e tale prova può essere a carattere presuntivo ovvero anche orale.