In tema di contratti di telefonia costituisce comportamento contrario a buona fede e correttezza l’attendere la fine del periodo di fatturazione per avvisare l’utente dell’andamento anomalo del rapporto sì da pretendere il pagamento dell’intera fattura. In sostanza, nel caso di traffico telefonico non rispondente a quello usualmente consumato dall’utente la Telecom deve inviare anticipatamente la bolletta telefonica con gli effettivi consumi o in alternativa sospendere precauzionalmente il servizio, altrimenti può incorrere in responsabilità per inadempimento. (Tribunale Brindisi Civile, Sentenza del 6 giugno 2006, n. 505)
Avv. Federica Malagesi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Valentino Lenoci ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta sotto il numero d’ordine 2038 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell’anno 1999, vertente tra: Gr.Ro., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Ra.Mo. dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione, attore e Telecom Italia S. P. A., (P.I.: …) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Te.Se., rappresentata e difesa dagli avv. ti Lu.Ri. e Ri.M.Ri., in virtù di mandato a margine della terza pagina della copia notificata dell’atto di citazione, convenuta OGGETTO DEL GIUDIZIO: negatoria pagamento – inadempimento contrattuale. All’udienza del 25 novembre 2005 i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate negli atti introduttivi del giudizio e nei rispettivi scritti difensivi. Il G.I. ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti il termine di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali, e l’ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica. I termini suddetti sono scaduti il 13 febbraio 2006. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 28 settembre 1999 Gr.Ro. ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Telecom Italia s. p. a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, esponendo quanto segue: 1) esso attore era titolare del contratto di utenza telefonica recante il n. (…) (recte: (…)), riguardante l’impianto installato nel suo domicilio in Os., cda Do. s. n.; 2) in data 10 ottobre 1998 gli era pervenuta la fattura n. (…) dell’importo di lire 12.015.000 (Euro 6.205,23), relativa al periodo di utenza 30 luglio – 29 settembre 1998; 3) l’importo di tale fattura lo aveva sorpreso non poco, posto che esso istante aveva sempre pagato cifre assolutamente irrisorie (100.000 – 200.000 lire) per tale servizio; 4) da un’analisi dei tabulati esso attore aveva appreso che tali importi erano riconducibili a chiamate verso direttrici internazionali (prefisso “00”), ed aveva accertato che dette chiamate erano state effettuate – nell’assenza per motivi dì lavoro dì entrambi i genitori – dal proprio figlio Ma., affetto da “disturbo psicotico di tipo dissociativo”, il quale aveva trovato consolazione al proprio malessere nelle conversazioni sulle cc. dd. chat lines; 5) tale circostanza non esimeva, pur tuttavia, da responsabilità la Telecom Italia s. p. a., atteso che ai sensi dell’art. 42 del Regolamento dì servizio, approvato con D.M. dell’8 maggio 1997, nel caso si fossero verificati livelli anomali di traffico, rispetto alle abitudini dell’abbonato, il gestore aveva diritto di inviare una bolletta anticipata e/o di sospendere precauzionalmente, previo avviso telefonico, le direttrici interurbane, internazionali ed eventuali altri servizi di valore aggiunto, e doveva mettersi in comunicazione con l’abbonato per verificare l’effettuazione o comunque la consapevolezza circa le telefonate che avevano originato il livello anomalo di traffico; 6) da tali statuizioni emergeva chiaramente l’onere della Telecom s. p. a. – in ragione della sua capacità tecnica di percepire in tempo reale l’andamento anomalo del rapporto – di comunicare immediatamente tale situazione all’abbonato o mediante una bolletta anticipata o mediante la sospensione del servizio; 7) il rapporto in oggetto era tra quelli da valutare come anomali, in quanto: a) il deposito cauzionale per chiamate interurbane era di sole £ 20.000; b) tutte le fatture pregresse riportavano costi di traffico per somme irrisorie e comunque in linea con la tipologia del contratto (seconda abitazione); 8) se la Telecom avesse immediatamente comunicato all’abbonato che il consumo del suo apparecchio appariva anomalo, esso Gr. avrebbe potuto intervenire con altrettanta tempestività per inibire o disattivare le chiamate verso operatrici internazionali, ma tanto non era avvenuto, come dimostrato dal fatto che la fattura citata era stata emessa il 6 ottobre 1998 pur afferendo al traffico 30 luglio – 29 settembre 1998, e che l’unica comunicazione telefonica ricevuta di invito a recarsi presso gli uffici di Br. della Telecom s. p. a. era datata ottobre 1998. Tutto ciò esposto, pertanto, Gr.Ro. ha concluso, chiedendo che fosse dichiarato che egli non era tenuto a corrispondere alla Telecom la somma di £ 12.015.000 (Euro 6. 205,23), e, per l’effetto, che la Telecom Italia s. p. a. fosse condannata al risarcimento dei danni in suo favore nella misura di £ 11.800.000 (Euro 6.094,19), pari alla differenza tra la fattura citata in atti e la media delle fatture pregresse, ovvero in quella maggiore o minore somma che il giudicante avrebbe ritenuto di giustizia, con successiva compensazione del danno da risarcirsi con le somme dovute da Gr.Ro. alla Telecom s. p. a.; il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite. Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Telecom Italia s. p. a., la quale ha fatto presente che: a) la disciplina in vigore precludeva alla generalità dei dipendenti l’accesso ai dati e alle notizie concernenti le telefonate effettuate dagli utenti, che, tuttavia, restavano memorizzati proprio per consentire agli abbonati ogni tipo di verifica, anche postuma; b) soltanto con il consenso dell’utente sarebbe stato possibile rimuovere le speciali chiavi di protezione elettronica e visualizzare e/o stampare il rapporto analitico dèi traffico che aveva generato i consumi addebitati; c) l’art. 42 del regolamento – contratto di servizio, non comportava alcun onere a carico della società, ma bensì un diritto che la Telecom avrebbe potuto esercitare ove intendesse autototelarsi da eventuali future contestazioni; d) nel caso di specie, trattandosi di cliente considerato affidabile, la società aveva ritenuto che l’iniziale aumento dei consumi non avrebbe portato a contestazioni di sorta, per cui aveva atteso che gli che gli stessi fossero diventati di una certa rilevanza provvedendo, quindi, a contattare telefonicamente l’utente, per prendere conoscenza del consumo effettuato in modo eccessivo; e) in data 1° ottobre 1998 il Gr. si era quindi recato presso gli uffici della Telecom di Br., e, dopo aver autorizzato gli addetti a estrarre i tabulati relativi al proprio traffico, aveva preso visione degli stessi senza sollevare eccezioni, ed anzi dichiarandosi pronto ad effettuare i relativi pagamenti, eventualmente con dilazione; f) in ogni caso, l’utente era il custode dell’impianto, ed era suo onere predisporre ogni cautelare atta ad impedire l’utilizzo anomalo dell’apparecchio da parte del figlio. Sulla scorta di tali considerazioni, pertanto, la Telecom Italia s. p. a. ha concluso, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite. La causa è stata istruita mercé l’espletamento di prova testimoniali in ordine ai fatti dedotti in giudizio. All’udienza del 25 novembre 2005 i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni, come riportate in epigrafe. Il G.I. ha trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali, e l’ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica. I termini suddetti sono scaduti il 13 febbraio 2006. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda proposta da Gr.Ro. è fondata, e merita pertanto accoglimento, per quanto di seguito si dirà. Ed invero, va osservato che, al di là della previsione dell’art. 42 del regolamento di servizio, approvato con D.M. 8 maggio 1997 (che attribuisce alla Telecom il diritto di inviare una bolletta anticipata e/o di sospendere precauzionalmente, previo avviso telefonico, le direttrici urbane, internazionali ed eventuali altri servizi, con la possibilità di mettersi in comunicazione con l’abbonato per verificare l’effettuazione o la consapevolezza circa le telefonate che hanno generato il livello anomalo di traffico), nell’esecuzione del contratto di abbonamento telefonico le parti hanno comunque l’obbligo – come in qualsiasi altro contratto – di comportarsi con correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.). Tale obbligo si sostanzia, tra l’altro, in un generale dovere di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell’interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico (cfr. Cass. 4 marzo 2003, n. 3185). Tale dovere solidaristico, peraltro, si impone con maggior forza nei casi di contratti con adesione (qual è indubbiamente il contratto di abbonamento telefonico), in cui le clausole contrattuali vengono predisposte unilateralmente dal contraente che si trova nella posizione di maggiore potere contrattuale, che gli consente di imporre alla controparte il contenuto del contratto, senza la possibilità di discutere o modificare le clausole predisposte. Orbene, nel caso di specie va evidenziato innanzitutto che non è in discussione l’andamento assolutamente anomalo dell’utenza telefonica (…), intestata a Gr.Ro., che per il periodo 30 luglio – 29 settembre 1998 ha fatto registrare livelli di traffico che hanno determinato l’emissione di una fattura di importo elevatissimo (£ 12.015.000, pari ad Euro 6.205,23), mentre il consumo medio dell’utenza si era sempre assestato intorno alle £ 100.000 -200. 000 (circostanza, quest’ultima, non contestata). Tale andamento anomalo è stato determinato, dall’utilizzo dell’apparecchio telefonico da parte del figlio dell’attore, affetto da “disturbo psicotico di tipo dissociativo” (v. certificazione medica in atti) il quale, nei periodi di assenza dei genitori per motivi di lavoro, aveva evidentemente trovato nelle telefonate presso operatori internazionali e le cc.dd. chat lines una valvola di sfogo per il proprio disagio (ciò giustifica, dal punto di vista fattuale, l’enorme aumento di traffico nel periodo in considerazione). Trattasi di un andamento anomalo che la Telecom s.p.a, stante le possibilità tecniche a sua disposizione, avrebbe potuto percepire da subito (posto che, per arrivare ad una fattura finale di £ 12.015.000, sicuramente l’andamento del traffico è stato sin dall’inizio del periodo agosto-settembre 1998 superiore alle medie precedenti), e la stessa Telecom non avrebbe sofferto alcun apprezzabile sacrificio nell’avvisare il Gr. di tale andamento anomalo nel corso del periodo cui la fattura si riferisce, e non al termine del periodo stesso, in occasione dell’emissione della fattura per l’elevatissimo importo indicato in precedenza. In sostanza, il comportamento contrario a buona fede e correttezza della Telecom si è concretizzato nel fatto di avere atteso la fine del periodo di fatturazione (30 luglio – 29 settembre 1998) -per avvisare l’utente dell’andamento anomalo del rapporto, sì da pretendere il pagamento dell’intera fattura, mentre avrebbe potuto avvisare lo stesso utente durante il rapporto, una volta resasi conto dell’assoluta anomalia del traffico, senza far maturare un importo così elevato a carico dell’utente medesimo. Né, ad escludere tale violazione delle regole di correttezza e buona fede, può valere il fatto che i dipendenti della Telecom non possono accedere ai dati ed alle notizie concernenti le telefonate, in quanto la società gestore del servizio telefonico ha comunque la possibilità di verificare l’andamento dei “consumi”, e può quindi avvisare tempestivamente l’utente dell’andamento di tali consumi, ove questo presenti profili di anomalia rispetto alla media dei consumi precedenti (del resto, tale possibilità è prevista espressamente dall’art. 42 del citato regolamento di servizio emanato con D.M. 8 maggio 1997). Ricorre quindi senz’altro, nella specie, un’ipotesi di inadempimento, da parte della Telecom s. p. a., degli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto. Da ciò consegue che Gr.Ro. non è tenuto a pagare l’intera fattura n. (…) del 6 ottobre 1998, ma solo un importo in linea con le medie dei consumi precedenti, pari a £ 200.000 (Euro 103,29), oltre interessi dalla scadenza del pagamento (16 novembre 1998) al soddisfo. Nel caso, tuttavia, in cui la fattura sia stata pagata, l’inadempimento della Telecom Italia s. p. a ha determinato un danno pari al maggior importo pagato (£ 1.815.000, pari ad Euro 6.101,94), di talché la società telefonica deve essere condannata al risarcimento di tale danno, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal 16 novembre 1998 al soddisfo, ed oltre interessi legali sulla somma suddetta, rivalutata anno per anno dal 16 novembre 1998 al pagamento. Va osservato, peraltro, che tale danno non poteva essere neanche evitato dal Gr. usando l’ordinaria diligenza: è vero, infatti, che il Gr. era consapevole dei disturbi di ordine psichico dei quali soffriva il figlio; non risulta, tuttavia, che, prima di quel periodo, il traffico telefonico delle utenze del Gr. avessero avuto andamento anomalo, ragion per cui l’attore non poteva certo prevedere che il proprio figliolo avrebbe effettuato chiamate verso le chat lines in numero così massiccio come poi è avvenuto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della convenuta, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Valentino Lenoci, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2038/1999 R. G. sulla domanda proposta da Gr.Ro. nei confronti della Telecom Italia s. p. a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, così provvede: 1) dichiara che Gr.Ro. non è tenuto al versamento, in favore della Telecom Italia s. p. a., della somma di £12.015.000 (Euro 6.205,23) portata dalla fattura n. (…) del 6 ottobre 1998, relativo al contratto di abbonamento telefonico per l’utenza n. (…) installato in Os., c. da Do. s. n., relativamente al periodo 30 luglio – 29 settembre 1998; 2) dichiara che, perfetto periodo, Gr.Ro. è tenuto al versamento della somma di Euro 103,29, oltre interessi legali dal 16 novembre 1998 al soddisfo; 3) per l’effetto, nel caso in cui il Gr. abbia pagato la fattura suindicata, condanna la Telecom Italia s. p. a. a pagare, in favore di Gr.Ro., la somma di Euro 6.101,94, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal 16 novembre 1998 al soddisfo, ed oltre interessi legali sulla somma suddetta, rivalutata anno per anno dal 16 novembre 1998 al pagamento, a titolo di risarcimento del danni per la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza in relazione al contratto di abbonamento telefonico di cui alla fattura suindicata; 4) condanna la Telecom Italia s. p. a. alla rifusione, in favore di Gr.Ro., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 3.190,00, di cui Euro 190,00 per esborsi, Euro 1.200,00 per diritti ed Euro 1.800,00 per onorari, oltre rimborso spese