Con la circolare n. 16 dello scorso 15 febbraio, l’INAIL ha comunicato che i datori di lavoro artigiani possono beneficiare di una riduzione del premio per gli anni 2008, 2009 e 2010, con uno sconto in presenza di determinate condizioni: la ditta arti­giana deve dimostrare di essere conforme alla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e che non si sia verificato alcun infortunio nel biennio precedente a quel­lo di riferimento.
La concessione del beneficio sarebbe altresì condizionata al rispetto di accordi di preven­zione in materia di sicurezza sul lavoro che, però, non hanno mai visto la luce.
Nella circolare viene precisato che non incidono sulla concessione del beneficio gli infortuni in itinere e quelli rientranti nella franchigia.
La riduzione del premio è stata determinata in via definitiva nella misura del 2% per il 2008 e del­l’1,88% e del 2,10% rispettivamente per gli anni 2009 e 2010.
La riduzione del premio INAIL, occor­re ricordare, si applica sia al premio unitario artigia­ni, sia a quello relativo ai dipendenti.
Nella circolare si prende atto che per il 2008 la riduzione del premio è stata determinata in ragione del codice ditta. Pertanto è risul­tato che un’azienda artigiana sia stata totalmente esclusa dall’agevolazione per il solo fatto di aver riportato, ad esempio, un infortunio, riconducibile ad una singola Pat anche se per le altre posizioni assicurative ricorrevano le con­dizioni poste alla base del beneficio.
L’INAIL ha deciso di risolvere tale situazione in favore della aziende arti­giane dando notizia di voler riconteggiare le riduzio­ni in sede centrale per singola Pat. Il credito così determinato sarà comunicato alle aziende interessate direttamente dall’INAIL.
Anche per il 2009, le ridu­zioni andranno ricalcolate in sede centrale e co­municate alle aziende interessate a cura dell’INAIL.
Per l’anno 2010 la situazione appare più delicata tenuto conto che la riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza presso l’INAIL.
Come detto, la ditta artigiana può assolvere all’obbli­go mediante la compilazione di un apposito riqua­dro nel modello di autoliquidazione, anche se, oc­corre rimarcare, tale indicazione è contenuta in un decreto ministeriale e in una circolare pubblicati in concomitanza del termine per l’invio del modello.