Inammissibile ricorso per rimborso Irap fatto cumulativamente da liberi professionisti
Il ricorso Irap dei liberi professionisti proposto cumulativamente è inammissibile: lo dice una recente sentenza della Cassazione (n.14378), depositata il 15 giugno scorso. Secondo il giudizio dei giudici del Palazzaccio della sezione tributaria, trattandosi di più atti impositivi e non di uno solo, non ricorre il caso di litisconsorzio necessario o facoltativo. Quest’ultimo caso ricorre se si tratta di un unico rapporto, e cioè di un unico atto impositivo. “La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che – si legge dalla parte motiva della sentenza che ha annullato la precedente pronuncia rimettendo gli atti al giudice di primo grado – nel processo tributario le ipotesi di litisconsorzio necessario e facoltativo ricorrono quando si sia di fronte a un unico atto impositivo”. La Corte, nel citare una sentenza della V sezione della Corte di Cassazione ha poi continuato a motivare la decisone spiegando che “la nozione di litisconsorzio necessario, come regolato dall’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, ha una dimensione eminentemente processuale, collegata all’inscindibilità dell’oggetto, e presuppone, pertanto, in primo luogo, che la fattispecie costitutiva dell’obbligazione rappresentata dall’atto autoritativo impugnato, presenti elementi comuni ad una pluralità di soggetti (e, quindi, si sia in presenza di un atto impositivo unitario, coinvolgente, nella unicità della fattispecie costitutiva dell’obbligazione, una pluralità di soggetti) ed, in secondo luogo, che siano proprio gli elementi comuni ad essere posti a fondamento del ricorso proposto da uno dei soggetti obbligati. La indispensabilità di un concreto nesso tra l’atto di imposizione e la contestazione del singolo contribuente richiede necessariamente che ricorrano questioni di fatto comuni, che non siano soltanto uguali astrattamente ma consistano anche in un identico fatto storico. Il litisconsorzio facoltativo, regolato dal terzo comma del medesimo art. 14, ricorre quando pure si è in presenza di un atto impositivo unitario con pluralità di destinatari, ma l’impugnazione proposta da uno dei coobbligati non è fondata su elementi impositivi comuni a tutti i destinatari. È soltanto a quest’ultima ipotesi che si riferisce la previsione del comma sesto dell’art. 14, quando dispone che chiamati o intervenuti non possono impugnare autonomamente l’atto se per essi, al momento della costituzione, è già decorso il termine di decadenza” .