Inaspriti i presupposti medico-legali dell’assegno di invalidità
L’assegno mensile di assistenza è stato introdotto dall’art.13 L. n.118/71 e spettava agli invalidi civili nei confronti dei quali fosse stata accertata una riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi (67%). In seguito il D.Lgs. n.509/88 ha innalzato la percentuale di invalidità richiesta al 74%. L’art.10 DL n.78/10, però, ha ulteriormente inasprito la percentuale di invalidità richiesta per la prestazione dell’assegno portandola fino all’85%. La nuova disposizione, però, troverà applicazione soltanto per coloro che hanno presentato la richiesta dell’assegno in data pari o successiva al 1 Giugno 2010. Il DL 78/10 ha anche esteso della “rettifica per errore” a tutte le prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall’INPS che, in caso di errore, potrà rettificare le prestazioni entro 10 anni dalla data di comunicazione del provvedimento oggetto di rettifica. L’istituto non potrà comunque procedere al recupero delle somme corrisposte per errore (salvo il dolo dell’interessato).