Incendio del veicolo in sosta, l’assicurazione è tenuta sempre al risarcimento dei danni
I danni derivati a terzi dall’incendio di un veicolo in sosta devono
sempre essere risarciti dall’assicurazione, a meno che l’incendio non
abbia natura dolosa.
Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza 3108/2010, secondo la quale anche la
sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata
costituisce “circolazione”, con la conseguenza che dei danni derivati a
terzi dall’incendio del veicolo in sosta, sulle pubbliche vie o aree
equiparate, anche se determinato da vizio di costruzione o difetto di
manutenzione, risponde anche l’assicuratore, salvo che sia sopravvenuta
una causa autonoma (ivi compreso il caso fortuito) che abbia
determinato l’evento dannoso.
A supporto di tale conclusione la Corte cita anche il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, che appunto definisce la circolazione come “il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada”.
Il conducente dunque non può ritenersi esente dall’obbligo di
garantire l’incolumità dei terzi in occasione di fermate o soste in
quanto sussiste sempre “la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone”.