Incentivi ai consumi al nastro di partenza
È in vigore da venerdì 26 marzo il decreto incentivi n. 40/2010 che comprende una serie di misure a sostegno dell’economia
in particolari settori in crisi, nonché importanti disposizioni in
materia di lotta alle frodi internazionali e riduzione del contenzioso
tributario, e nuove regole per la notifica di atti ai non residenti.
Incentivi
Ammonta a 300 milioni lo
stanziamento per gli incentivi a sostegno dei consumi, delle
abitazioni, della mobilità sostenibile, dell’efficienza energetica,
della sicurezza sul lavoro e dell’innovazione. Si va dal bonus per l’acquisto di motocicli elettrici e ibridi, alle cucine componibili, agli elettrodomestici ad
alta efficienza energetica (lavastoviglie, forni elettrici e piani
cottura, cucine a gas, cappe climatizzate, pompe di calore per acqua
calda…), e ancora dagli “eco-immobili” alle macchine per uso agricolo.
Sconti anche per motori ad alta efficienza e per nautica da diporto.
E’ previsto un sostegno ad hoc per le innovazioni tecnologiche applicate al settore aeronautico,
per la costruzione di prototipi di nave multiuso per le emergenze, per
l’emittenza televisiva locale e per l’Agenzia per la sicurezza nucleare.
Anche la moda e il settore tessile in generale ricevono una mano sostanziosa, un contributo complessivo di 70 milioni di euro.
Viene
infatti introdotta la detassazione dal reddito d’impresa degli
investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo per la
realizzazione di campionari. L’agevolazione è valida per gli
investimenti realizzati dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2010. Il beneficio è fruito al momento di versare
il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in
cui sono stati realizzati gli investimenti. L’acconto per il periodo
d’imposta successivo va calcolato senza tener conto dell’agevolazione.
Notifiche ai contribuenti residenti all’estero
Nuove regole sul recupero all’estero di crediti per imposte italiane. Le notifiche ai contribuenti non residenti si considerano valide se effettuate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno presso la residenza estera indicata
nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o la sede legale
estera risultante dal Registro delle imprese. In mancanza di queste
informazioni, la notifica sarà inviata all’indirizzo indicato in sede
di richiesta del codice fiscale o di variazione dei dati.
La
notifica è valida anche quando i residenti all’estero non abbiano
comunicato all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo della loro residenza o
sede estera o domicilio, secondo le modalità stabilite con
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Le comunicazioni (e
successive variazioni) hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a
quello della loro ricezione.
Le regole sono valide anche per la notifica delle cartelle di pagamento.
Lotta all’evasione fiscale
Si rafforza la lotta all’evasione internazionale. Il decreto prende di mira, in particolare, le operazioni “carosello”, ossia le vendite tra più soggetti che simulano cessioni all’esportazione o intracomunitarie, e “cartiere”
, ossia inesistenti, e obbliga i soggetti passivi Iva a comunicare
telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di
operatori economici dei Paesi della black list, a regime fiscale
privilegiato.
Il decreto legge introduce anche misure finalizzate a contrastare la fruizione illegittima di crediti d’imposta.
Deflazione del contenzioso
Per ciò che
riguarda il contenzioso tributario, il contribuente, nell’ambito della
conciliazione giudiziale, dovrà presentare una congrua garanzia per il
pagamento delle rate delle somme dovute solo quando l’importo
complessivo delle rate successive alla prima sia superiore a 50mila
euro.