Incentivi al turismo: i “Buoni vacanza”
I Buoni vacanza (o bonus vacanze) per il turismo sono un contributo statale per i nuclei familiari numerosi o a basso reddito, da spendere al mare, in montagna o nelle località termali.
Grazie a tale contributo, riservato ai cittadini italiani, lo Stato
incentiva le famiglie a fare le valigie e a godersi qualche giorno
lontano dalle mura casalinghe, ottenendo sconti in alcune strutture
convenzionate nei periodi di poca affluenza.
Come funzionano e chi può usufruirne
I
buoni vacanza sono un titolo di pagamento del valore da 5 o 20 euro,
spendibile nelle aziende turistiche o di servizio convenzionate.
Dal 20 gennaio 2010 si possono presentare le domande per ottenere il contributo, che sarà valido fino al 30 giugno 2010.
Il criterio d’assegnazione si basa sulla priorità cronologica di
inoltro della richiesta, sul versamento dell’importo residuo a carico
del richiedente e sul reddito, secondo i criteri previsti dalla tabella
contenuta nell’art. 4 del DPCM 21 ottobre 2008:
Numero componenti |
Redditi lordi del |
Limite max di spesa |
% di contributo statale |
---|---|---|---|
1 |
Da 0 a 10mila € |
500 € |
45% |
1 |
Da 10 a 15mila € |
500 € |
30% |
1 |
Da 15 a 20mila € |
500 € |
20% |
2 |
Da 0 a 15mila € |
785 € |
45% |
2 |
Da 15 a 20mila € |
785 € |
30% |
2 |
Da 20 a 25mila € |
785 € |
20% |
3 |
Da 0 a 20mila € |
1020 € |
45% |
3 |
Da 20 a 25mila € |
1020 € |
30% |
3 |
Da 25 a 30mila € |
1020 € |
20% |
4 e oltre |
Da 0 a 25mila € |
1230 € |
45% |
4 e oltre |
Da 25 a 30mila € |
1230 € |
30% |
4 e oltre |
Da 30 a 35mila € |
1230 € |
20% |
L’agevolazione statale, erogabile una sola volta per nucleo familiare e
fino all’esaurimento dei fondi disponibili, avviene attraverso
l’applicazione di uno sconto percentuale (dal 20 al 45%, secondo le
fasce di reddito) sull’importo dei buoni richiesti fino ad un massimo
legato al numero dei componenti la famiglia.
Se, ad esempio, una
persona compone da sola un nucleo familiare e ha un reddito da tra i 10
e i 15 mila euro, può chiedere dei buoni vacanze fino al valore di 500
euro con il 30% di sconto. Quindi se richiede 500 euro di buoni, ne
pagherà solo 350. Nel caso di una famiglia più numerosa invece,
composta da quattro o più persone, con un reddito da 30 a 35mila euro,
l’entità del voucher varia. Chiedendo buoni vacanza per un valore di
1000 euro, il 20%, pari a 200 euro, sarà a carico dello Stato, mentre
il restante 80% (800 euro) di competenza del provato.
I buoni, quindi, coprono solo una parte della spesa e
il loro utilizzo è vincolato ad alcune regole: non possono essere spesi
nel comune di residenza e all’estero, non danno diritto a ricevere
somme di denaro e non possono essere utilizzati nel mese di luglio, nel
mese di agosto e durante le festività natalizie. Sono però utilizzabili
separatamente e sono uno strumento per il pagamento di alberghi,
ristoranti e altre strutture convenzionate, senza utilizzare il denaro
contante.
Modalità di richiesta dei buoni
Il gestore dei buoni vacanza per il 2010 è l’associazione no profit Buoni Vacanza Italia (BVI) che ha siglato la convenzione con il Dipartimento del turismo il 3 luglio 2009.
Pubblicato
in Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2009, n.139 – 5° serie speciale,
il decreto del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del
turismo, stabilisce le modalità operative del programma “Buoni
vacanza”.
Per richiedere il voucher è sufficiente compilare un modulo on-line, dal sito www.buonivacanze.it
(nel quale è possibile consultare anche l’elenco di tutte le strutture
turistiche convenzionate), nel quale si richiedono le specifiche
anagrafiche e di reddito per il calcolo della percentuale di contributo
pubblico. Il sistema di prenotazione rilascerà quindi un codice da
presentare entro 10 giorni – pena la decadenza della prenotazione – ad
un’agenzia della Banca Intesa-Sanpaolo. I buoni verranno così ordinati
e recapitati al beneficiario a domicilio.
Qualora le richieste
diventino superiori alla disponibilità dei fondi, le prenotazioni
verranno inserite automaticamente in una lista d’attesa.
I buoni vacanze non utilizzati potranno essere rimborsati,
previa richiesta scritta entro trenta giorni dalla scadenza dei singoli
buoni: il rimborso sarà relativo alla quota versata dal privato, al
netto di un contributo per spese pari al 4% (+ IVA) del valore dei
buoni restituiti, e comunque non inferiore venti euro per singola
operazione di rimborso.
Per evitare truffe e combattere la falsificazione i Buoni Vacanze sono stampati su carta antifalsificazione (filigrana
visibile in controluce; microlinee di sicurezza; stampa fluorescente
sul retro) e hanno stampato il fondino omologato Buoni Vacanze Italia e
il logo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Quadro normativo
Dal punto di vista
normativo il contributo dello Stato per la creazione di un sistema di
buoni vacanza, per favorire l’accesso al turismo delle famiglie meno
abbienti, viene attivato dal decreto attuativo dell’art. 10 della legge
n. 135 del 29 marzo del 2001, recante “Riforma della legislazione
nazionale sul turismo”.
Tale decreto, emanato dal Dipartimento per
lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, firmato il 21 ottobre 2008 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 2009, attiva il contributo dello
Stato per un importo di 5 milioni di euro (DCPM 21 ottobre 2008,
recante “Modalità di erogazione dei buoni vacanza”). Secondo quanto
recita l’articolo 2 del provvedimento, “per la gestione dell’acquisto e
della distribuzione dei buoni vacanza assistiti da contributo statale
ai soggetti avente diritto, il Dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza ed efficacia, può
stipulare convenzioni […] con l’ANCI e con le Associazioni non-profit
-denominati di seguito soggetti gestori – che possiedano comprovata
esperienza nella gestione a livello nazionale di un Sistema di Buoni
Vacanze così come previsto dall’art. 10, comma 3 della legge n.
135/2001 e dall’art. 2, comma 193, lettera b) della legge n. 244/2007”.
Pertanto,
a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n .44, serie
speciale del 15 aprile 2009 dell’Avviso di manifestazione d’interesse
per la designazione dell’Ente gestore del sistema dei buoni vacanza,
sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2009 (n.139, serie speciale
quinta) è stata pubblicata la convenzione che affida all’associazione
non profit “Buoni Vacanza Italia” la gestione del bonus vacanze
assistiti da contributo statale ai soggetti aventi diritto che si
trovino nelle condizioni socio-economiche di cui all’art.5 del DPCM 21
ottobre 2008 (“Art. 5: 1. I buoni vacanza acquisiti con le modalità e
con contributo statale di cui al presente provvedimento non possono
essere utilizzati a decorrere dalla prima settimana di luglio e sino
all’ultima settimana di agosto e nell’ultimo periodo dal 20 dicembre al
6 gennaio dell’anno successivo. I predetti buoni vacanza sono destinati
ai settori del turismo balneare, montano e termale.
2. Il
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo indica,
entro il 30 novembre di ogni anno, parametri relativi all’utilizzo dei
buoni vacanza-assistiti dal contributo statale nell’anno successivo”).
protesta come mai caro ministro non avete prevvisto anche qualcosa per i disabili, i disabili già affrontano tante spese e umiliazione non hanno diritto anche loro di poter usufruiure di uno sconto speciale per potersi permettere una vacanza per alleviare le loro sofferenze.