Incidente stradale, constatazione amichevole, prova, necessità, precisazioni
E’ irrilevante, se non in termini di principio di prova, un modulo di
constatazione amichevole solo in parte compilato (laddove manchi la
sottoscrizione dell’attore, in quanto soggetto coinvolto nel sinistro,
e lla dinamica del sinistro).
Tribunale di Agrigento
Sezione distaccata di Canicattì
Sentenza 19 novembre 2009, n. 167
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicattì
in composizione monocratica, in persona del Dott. Diego Ragozini
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 493/2008 R.G. Cont. vertente
TRA
XXXXXXX, rappresentato e difeso dall’Avv. XXXXXXXX
ricorrente
E
XXXXXXX e XXXXXXX, res. XXXXXX
resistenti contumaci
E
Società Reale Mutua Ass.ni, in persona del rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Diego Ferraro
resistente
Oggetto: responsabilità sinistro stradale
Motivi della decisione
In
via preliminare va dichiarata la proponibilità della domanda come
proposta dall’attore avendo lo stesso adempiuto alla condizione di
proponibilità sancita dalla legge di cui all’art.
Invero,
non fondata appare la censura sollevata in sede di discussione orale da
parte convenuta, in ordine alla genericità della messa in mora relativa
al risarcimento dei danni richiesti.
Infatti, nella lettera di
messa in mora, parte attrice, allegando un pregiudizio alla persona,
descriveva le lesioni personali subite e conseguentemente chiedeva il
risarcimento dei danni con una formula generica che, sebbene tale, può
anche non limitarsi ai danni non patrimoniali, potendo la formula
“tutti i danni subiti” ritenersi relativa a tutte le conseguenze lesive
provocate dal sinistro.
Né significativo appare il richiamo alla
giurisprudenza di merito allegata all’udienza, laddove la pronuncia si
riferisce ad un diverso titolo (iure successionis) vantato dal
danneggiato rispetto le altre voci di danno.
Accertata la
proponibilità, incontestata la legittimazione attiva e passiva, la
domanda non può essere accolta per difetto di prova in ordine alla
fattispecie dedotta in giudizio.
Invero, parte attrice, nel
descrivere il sinistro di cui sarebbe stata vittima, allega al fine
dell’adempimento dell’onere probatorio un modulo cid solo in parte
compilato e sottoscritto unicamente dal conducente XXXX, cui intende
far seguire l’interrogatorio formale dello stesso in ordine alle
circostanze del sinistro.
Parte convenuta intende censurare, ad
avviso del Tribunale correttamente, la sussistenza della prova in
ordine all’an del sinistro come allegato dall’attore.
Invero, a
parte l’irrilevanza se non in termini di principio di prova di un
modulo di constatazione amichevole solo in parte compilato (manca
infatti la sottoscrizione dell’attore, in quanto soggetto coinvolto nel
sinistro, oltre all’assenza della dinamica del sinistro), elemento
dirimente in ordine al rigetto della domanda attorea risulta essere
l’assenza di una prova piena cui non si perviene neanche laddove si
fosse espletato l’interrogatorio formale del medesimo XXXX, come
richiesto dall’attore.
Di più, premesso infatti che l’unica
prova orale articolata al fine di accertare la dinamica del sinistro
risulta essere stata la richiesta di interrogatorio formale,
riguardando invece la prova testimoniale un momento successivo, per
autorevole insegnamento della giurisprudenza di legittimità (tra le
tante Cass. civ. Sez. II, 26.05.2004 n. 10147), l’interrogatorio
formale reso da una delle parti, nell’ipotesi di litisconsorzio
necessario, quale la fattispecie di cui è giudizio, non ha valore
vincolante tra le parti, ma è liberamente apprezzabile dal giudice, che
deve valutarla alla luce delle altre risultanze processuali, che nel
caso si specie consisterebbero unicamente nella dichiarazione
unilaterale del medesimo XXXXX.
Ne consegue allora che anche ad
ammettere l’interrogatorio formale come articolato dall’attore, lo
stesso sarebbe stato inconcludente e non dirimente ai fini
dell’accertamento, con sufficiente grado di certezza, della
verificazione del sinistro di cui è causa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il
Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunziando, sulla domanda
proposta da XXXXXXX nei confronti dei convenuti, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2)
condanna l’attore al pagamento delle spese di lite in favore della
Reale Mutua Assicurazioni che si liquidano in complessivi € 3.000,00,
di cui € 1.700,00 per onorari ed € 1.300,00 per diritti, oltre iva
cassa e spese generali se dovute.