Incidenti Automobilistici e risarcimento danni: il carrozziere lo sceglie l’assicurazione
Il danno per le carrozzerie medio piccole a vantaggio dell’oligopolio di grandi ditte è evidente tanto che le associazioni di categoria si stanno organizzando in rete per contestare proprio la norma de qua.
E’ stato stimato che solo nella provincia di Brindisi sarebbero almeno 40 le piccole officine a rischio fallimento. Ma, oltre al danno per la concorrenza, per i cittadini questa norma rappresenta un limite alla libertà di scelta.
In sostanza il conducente danneggiato potrà scegliere tra un risarcimento parziale (decurtato del 30%) oppure la riparazione del danno presso il carrozziere imposto dalla compagnia assicurativa.
La Confartigianato, ha sottolineato l’incostituzionalità della norma, in contrasto con il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale 19 giugno 2009, n. 180 (che conferma la facoltatività del risarcimento diretto). La richiesta è quella di abolizione del comma 2 dell’art. 29.
La ragione della previsione, non esplicitata ma intuibile, è quella di evitare truffe e accordi con i carrozzieri di fiducia in caso di incidenti automobilistici. E’ chiaro che i risarcimenti gonfiati sono una falla del sistema italiano (e peraltro una delle motivazioni principali alla base del caro RCA) ma questo non sembra essere il modo giusto per contrastarli.
La previsione rientra comunque in un quadro di interventi più ampio, a favore della maggiore trasparenza nel settore assicurativo, tra i quali ad esempio i vantaggi per chi installa a bordo la scatola nera per le automobili (che, proprio come avviene per gli aerei servirebbe a definire le dinamiche dell’incidente automobilistico), la dematerializzazione dei tagliandi cartacei e l’obbligo per le compagnie assicurative di fornire al cliente almeno tre preventivi concorrenti. Questo per avere un quadro più completo e per comprendere meglio la ratio della norma. Ciò non toglie comunque che vanno prese in considerazioni le sue potenziali conseguenze sul mercato e sulla libertà contrattuale.